Tardivo deposito del ricorso per cassazione e presupposti per la rimessione in termini.

Tardivo deposito del ricorso per cassazione e presupposti per la rimessione in termini.

Com’è noto a mente dell’art. 369 c.p.c., l’originale del ricorso per Cassazione con le relazioni di notifica deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, entro il termine di venti giorni dall’ultima notifica.

La suddetta declaratoria di improcedibilità può essere in qualche modo evitata?

Venerdi 20 Settembre 2019

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22092/2019, pubblicata il 4 settembre 2019, affermando il seguente principio di diritto: "Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione; il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità, chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini".

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità i conduttori di alcune unità immobiliari di proprietà originariamente dell’INPS e poi trasferite, per la loro dismissione, alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici, convenivano in giudizio l’ente previdenziale al fine di ottenere l’emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 codice civile, in quanto, secondo gli attori, l’ente previdenziale si era rifiutato di procedere alla stipula degli atti definitivi di comprovendita.

In primo grado la domanda veniva rigettata e la sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello, sul gravame proposto dagli originari attori.

Questi ultimi, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, interponevano, quindi, ricorso per cassazione. Al momento della costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, i ricorrenti depositavano, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, solo una velina (copia fotostatica) del ricorso, priva sia della procura speciale che della relata di notifica. Il difensore dei ricorrenti, al momento della costituzione, aveva attestato, in calce alla copia depositata, l'impossibilità di depositare l'originale del ricorso, in quanto lo stesso non era stato ancora restituito dall'Ufficio U.N.E.P. L’originale del ricorso veniva poi depositato nella pubblica udienza, prima dell'inizio della relazione della causa.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione, poiché l’originale del ricorso non era stato depositato nella cancelleria entro il termine di venti giorni dall’ultima notifica, lo ha dichiarato improcedibile, sulla scorta del suddetto principio di diritto, osservando che:

  1. La ratio dell’onere di depositare l'originale del ricorso con la relata di notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è quella di consentire alla Corte di verificare immediatamente l'ammissibilità del ricorso, sia sotto il profilo della sua tempestività che sotto il profilo dell'esistenza di una valida procura speciale;

  2. L’improcedibilità non può essere superata nel caso in cui il controricorrente nel costituirsi nel giudizio non formula nessuna eccezione sul punto, avendo la suddetta improcedibilità carattere pubblicistico e, quindi, è rilevabile d’ufficio, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni;

  3. il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell'originale notificato, non ne comporta l'improcedibilità solo ove quest'ultimo sia depositato separatamente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notifica ex art. 369 c.p.c., non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso;

  4. Nel caso esaminato l’ impossibilità di tempestiva produzione dell'originale del ricorso con le relate di notifica ben avrebbe potuto (purchè adeguatamente provata) essere posta a fondamento di una istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma 2, cosa che non è avvenuta;

  5. Come affermato, sul punto, dagli Ermellini in altri arresti, l’istituto della rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c., comma 2, (come novellato dalla L. n. 69 del 2009) al giudizio di cassazione è applicabile ove sussista in concreto una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza (Cass., Sez. Un., n. 32725 del 18/12/2018; Cass., Sez. 1, n. 30512 del 23/11/2018).

  6. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha fornito la prova di non aver potuto produrre l'originale del ricorso nel termine di legge per causa ad esso non imputabile, non essendo sufficiente, al tal fine, una mera dichiarazione della parte. Non ha indicato e dimostrato la data in cui l'Ufficio U.N.E.P. ha restituito l'atto; non ha fornito alcuna spiegazione circa le ragioni del deposito di esso solo alla pubblica udienza, dopo ben tre anni e mezzo dall'iscrizione del procedimento;

  7. È possibile chiedere la rimessione in termini, tutte le volte in cui il ricorrente alleghi e provi l'impossibilità del deposito dell’originale del ricorso prima del momento in cui l'ha depositato.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.22092/2019

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