Con la sentenza n. 25672 del 15 ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha chiarito in merito alla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado in caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Il caso: Con ordinanza depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data la corte d'appello di Brescia dichiarava inammissibile ex art.348 bis c.p.c. l'appello proposto da L.S.i nei confronti di M., F. e L. F. avverso la sentenza con cui il tribunale di Brescia aveva accolto domanda di condanna al rilascio di immobile proposta dai signori F., rigettando la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.
Avverso la sentenza di primo grado propongono ricorso per cassazione con atto avviato alla notifica ex L. n. 53/1994 con consegna a ufficio postale il 25/07/2013 gli eredi di L.S..
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso perchè tardivo: sul punto la Corte rileva che:
nei casi in cui l'appello venga dichiarato inammissibile - come nel caso di specie - ex art. 348 bis c.p.c., il legislatore - all'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.- ha previsto la possibilità di esperire ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza di primo grado;
il ricorso in base a detta disposizione e in deroga alle diverse disposizioni di rito, va proposto nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.(v. art. 348-ter cit.);
il ricorrente, in questo caso, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., a un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività dei ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione;
nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza di inammissibilità della corte d'appello è stata depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto con atto avviato alla notifica ex L. n. 53/1994 con consegna ad ufficio postale il 25/07/2013;
il ricorso quindi è stato proposto oltre il sessantesimo giorno di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ., apparendo effettuata la notifica nel termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non applicabile al caso di specie.
Cassazione civile sentenza n.25672/2018