I giudici di Piazza Cavour ritornano sulla questione multa tramite autovelox con l'ordinanza n. 22889 depositata il 26 settembre 2018.
Gli Ermellini si sono pronunciati con ordinanza su di un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Chieti da parte di un Comune nella quale vi era stata il consolidamento di una sentenza di un Giudice di Pace.
L’ordinanza ha stabilito che laddove il comune non provi la taratura periodica dell’apparecchiatura autovelox la multa è annullabile. Invero il comune aveva dato prova dell’originaria taratura senza però allegare alcuna prova rispetto alle tarature e controlli successivi. I giudici di legittimità hanno richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 nella quale la Corte aveva rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. La stessa Corte aveva stabilito che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.”
Tutto questo prende le mosse dalla ratio dell’art. 142 comma 6 del codice della strada vigente, il quale prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (…) nonché le registrazioni del cronotachigrafo e di documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato nel regolamento”. Per i giudici quindi il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 c.d.s. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giudici. Se le verifiche periodiche e le tarature non vengono mai effettuate la funzionalità dell’apparecchiatura degrada in un’assoluta incertezza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 6 del codice della strada in riferimento all’art. 3 Cost. laddove non era previsto che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Nel caso in esame alla S.C. non vi è prova di tale attività da parte dell’ente e non vi è alcuna menzione nel verbale contestato. Nella stessa ordinanza viene anche rigettata la doglianza dell’Ente riguardante la mancata proposizione dell’appello incidentale da parte del cittadino appellato riguardo l’utilizzo degli altri motivi di ricorso dichiarati assorbiti dal giudice di prime cure. Il tribunale in sede di appello aveva rigettato il gravame aderendo anche ad altri motivi del ricorso principale ritenuti assorbiti dal Giudice di Pace e di cui l’appellato, in subordine, ne aveva chiesto l’accoglimento.
La Cassazione, in questo caso, e richiamando la sua recente giurisprudenza (Cass. S.U. n. 11799/2017) a mente della quale “solo quando un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale”
Nel caso di specie era avvenuto che il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso fondando la sua decisione sulla questione concernente la errata e/o mancata installazione della segnaletica relativa al limite di velocità e alla segnalazione dell’apparecchiatura ritendendo assorbiti gli altri motivi del ricorso. In appello il Tribunale confermava la sentenza di primo grado oltre che per il motivo utilizzato dal Giudice di Pace anche relativamente alla mancata attestazione delle operazioni di revisione e taratura delle apparecchiature elettroniche, motivo, come detto, ritenuto assorbito dal giudice di prime cure.
Da qui la doglianza in Cassazione dell’Ente che aveva ritenuto non utilizzabile il motivo relativo alla mancata taratura periodica per aver il giudice di secondo grado contravvenuto al principio tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che l’appellato, per far valere i motivi del ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure, dovesse proporre appello incidentale.