Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 22889 del 26/09/2018

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Giovedi 25 Ottobre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio - Presidente -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26811/2015 proposto da:

COMUNE CASACANDITELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MANIERI giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente;

- ricorrente -

contro

B.V.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 468/2015 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. B.V. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Guardiagrele avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dal Comando di Polizia Municipale di Casacanditella, in quanto alla guida della propria autovettura era transitato in data (OMISSIS), alle ore 12,32, alla velocità di kmh (OMISSIS) su di in tratto della strada provinciale per la quale era prescritto il limite di velocità di 50 kmh.

Lamentava che la segnaletica di preavviso non era stata correttamente collocata, come fatto rilevare anche all'operatore della polizia municipale presente sul posto, il quale aveva immediatamente provveduto a ricollocarla in maniera visibile. Inoltre lamentava la mancata attestazione delle operazioni di taratura dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilievo della velocità di marcia, l'incompetenza della Polizia Municipale ad effettuare controlli sulla strada provinciale e la mancanza della contestazione immediata.

Nella resistenza dell'ente locale, il giudice adito accoglieva il ricorso sostenendo che nel tratto di strada in esame vigesse il limite di 70 kmh. ...

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