Sanzioni amministrative C.d.S. per insegne e/o mezzi pubblicitari su zone sottoposte a vincolo paesaggistico, come da regolamento comunale. Fattispecie no contemplabile nelle norme citate nel verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale.
Lunedi 4 Maggio 2020 |
IL CASO: Veniva elevato verbale di accertamento per violazione amministrativa n.1439/P.U. in una scuola dell’infanzia. La presunta violazione veniva comminata per la collocazione di n. 4 vetrofanie, su vetrate protette da saracinesche, costituite da adesivi con immagini e scritte pubblicitarie, a dire della Polizia Municipale, su zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 134 e 142 del dec. leg. 42/2004, senza la prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 153 comma 2 del dec. leg. 22/01/2004.
La ricorrente veniva sanzionata al pagamento dell’importo di euro 433,50 e con sanzione accessoria di immediata rimozione delle “opere abusive”. Avverso il verbale di accertamento per violazione amministrativa n.1439/P.U., la rappresentate legale della scuola dell’infanzia proponeva impugnazione per una errata - falsa applicazione degli artt. 134, 142 del dec. leg. 42/2004, in quanto le 4 vetrofonie costituite da adesivi con immagini e scritte pubblicitarie venivano apposte esclusivamente sulle vetrate di proprietà della ricorrente, pertanto non costituenti illecito amministrativo.
Sostanzialmente, parte ricorrente motivava che le norme violate a cui faceva riferimento l’Autorità Comunale non rientravano nella fattispecie in esame. L’ art. 134 dell’esaminato decreto che indicava tutti i beni sottosti a vincolo paesaggistico, non contemplava tra i beni indicati certamente l’immobile in questione, né per la verità il predetto immobile era situato in territorio sottoposto a vincoli paesaggistico ed indicato nell’art. 142. I
Il Comune resistente perciò sanzionava la ricorrente per aver rilevato l’ abusività dei cartelli e/o dei mezzi pubblicitari. La ricorrente nel suo atto difensivo sosteneva che gli adesivi posti sulle vetrate d’ingresso della scuola dell’infanzia, non dovevano considerarsi mezzi pubblicitari per cui la norma non poteva applicarsi alla fattispecie, proprio perché non contemplava alcunché. La collocazione degli adesivi sulle vetrate delle finestre, in altri termini non rientrava nella autorizzazione prevista dall’art. 153 comma 2 del dec. leg. 22/01/2004 che prevede “Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 e' vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche”. In buona sostanza il 4° comma prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme, mentre nell'interno dei centri abitati la competenza appartiene ai comuni, con il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
MA nel caso di specie, essendo in presenza di semplici adesivi non pubblicitari, sarebbe stata sufficiente una mera richiesta da presentarsi al competente ufficio Comunale a mezzo SCIA. Gli adesivi sulle vetrate della scuola dell’infanzia venivano collocati per esigenza di tutelare la privacy dei bambini, non per fini squisitamente pubblicitari ma prevalentemente per proteggere i minori dai raggi solari UV, per tutelare la privacy e l’immagine dei minori, in quanto le vetrate dell’immobile collocate a prospetto di strada, senza le dovute protezioni, erano sottoposte ad occhi indiscreti dei passanti, e comunque, gli adesivi collocati sulle vetrate, per le discrete dimensioni (cm 80 x cm 80), non erano sottesi alle autorizzazioni richieste dagli artt. di legge indicati nel verbale di accertamento della violazione amministrativa, perciò nessuna violazione poteva essere commessa, perché il regolamento comunale nulla stabiliva in relazione agli adesivi pubblicitari.
LA DECISIONE: A.G. accoglieva il ricorso presentato dalla rappresentante legale della scuola dell’infanzia ritenendo che l’oggetto della contestazione fosse una particolare tipologia di insegna pubblicitaria non rientrante negli standard di cui al regolamento comunale, per cui la P.G. aveva errato individuando l’area di collocamento della presunta pubblicità su un suolo pubblico, quando invece il suolo era chiaramente provato fosse di proprietà privata e che le vetrofanie non era posta su bene demaniale né appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, ma all’interno di un area privata e/o condominiale.
Stando così le cose, il Giudice di Pace evinceva che, in assenza di autorizzazione alla insegna, la contestazione non era corretta, non costituendo la vetrofania messaggio pubblicitario. La previsione normativa di cui all’art. 16 e de cui all’art. 5 bis prevedeva che i mezzi pubblicitari devono essere posti o a parete esposta o su vetrate esterne, su direttiva di marcia delle sedi stradali, o isolato, posto su palificazioni. Nel caso di specie, “ i mezzi pubblicitari” lato sensu venivano affissi su vetrine di porte interne ad un porticato in area condominiale e non rientranti nella fattispecie normativa di cui al verbale di contestazione.
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