Cartella di pagamento per violazioni al codice della strada: competenza Tribunale per vizi formali della cartella – Opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione – Ord. 4 febbraio 2022 n. 3582
Lunedi 25 Luglio 2022 |
Il caso:Caio propone opposizione dinanzi al Tribunale di Tivoli contro una cartella esattoriale notificata per il pagamento di sanzioni amministrative al codice della Strada. Il Tribunale declina la propria competenza in favore del Giudice di Pace di Roma con propria ordinanza. Per il Tribunale le opposizioni alle cartelle di pagamento emesse per le violazioni al Codice della Strada devono, ratione materiae, essere proposte dinanzi al Giudice di Pace competente relativamente al luogo della commessa violazione.
A tale provvedimento Caio interpone regolamento di competenza fondato su di un solo motivo. Caio deduce che l’opposizione da lui presentata avverso la cartella esattoriale era fondata su di un solo motivo ovvero che la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC provenisse da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici elenchi e pertanto trattavasi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tale procedimento è di esclusiva competenza del Tribunale del luogo ove è stato eletto domicilio nell’atto di precetto o in mancanza del luogo di residenza del trasgressore.
Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato. Il ricorrente nell’atto di opposizione aveva indicato unicamente vizi formali della cartella esattoriale. Per la Corte la competenza va individuata:
a) Ratione materia è di competenza del Tribunale trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (ex multis Sez. III Sentenza n. 6667 del 20 marzo 2007) b)
b) Ratione loci la competenza è del Giudice del luogo di notifica della cartella (Sez. II Ordinanza n. 8704 del 15 aprile 2011)
Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli: la S.C. certifica quindi che laddove in un’opposizione agli atti esecutivi si deducano vizi formali della cartella, la stessa va proposta in Tribunale ratione materiae e presso il Tribunale ove è stata notificata la cartella ratione loci. (C.p.c. art. 27; C.p.c. art. 480; C.p.c. Art. 617).