In tema di sanzioni amministrative, la convocazione e la successiva audizione del responsabile da parte dell’amministrazione creditrice non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla riscossione.
Martedi 19 Novembre 2024 |
Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29389/2024, pubblicata il 14 novembre 2024.
IL CASO: Il Ministero dell'Economia e Finanze ingiungeva ad una banca e ad un signore il pagamento di una somma di denaro per la violazione degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 3 della legge 197/1991 e 41 del decreto legislativo 231/2007.
Avverso l'ingiunzione, gli intimati proponevano opposizione eccependo, in via preliminare, la prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione.
Il Tribunale dava torto agli opponenti, ritenendo che il termine prescrizionale era stato interrotto dall’amministrazione con la richiesta di audizione per entrambi gli opponenti, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/81, esprimendo con tale atto la volontà di coltivare il procedimento amministrativo diretto all'irrogazione della sanzione.
La decisione del Tribunale veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello, la quale accoglieva il gravame proposto dagli originari opponenti con riferimento solo alla sanzione irrogata.
Relativamente all'eccezione di prescrizione del diritto dell'amministrazione alla pretesa creditoria, i giudici della Corte territoriale aderivano all’orientamento di legittimità secondo cui l'audizione, essendo atto tipico del procedimento sanzionatorio, è atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto gli originari opponenti investivano della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 28 Legge n. 689/1981 e 2943 c.c., per avere i giudici disatteso l’eccezione della prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria del Ministero, ritenendo che l’audizione personale della parte ex art. 18 Legge 689/81 è atto idoneo ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale, nell'accoglierlo, ha richiamato quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità nelle ultime pronunce secondo le quali, in tema di sanzioni amministrative, l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, legge n. 689 del 1981, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria.
Nel decidere la controversia, gli Ermellini hanno osservato che:
1. nelle predette pronunce si è dato continuità al consolidato orientamento secondo cui, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione;
2. l’atto di convocazione, avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad un’esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall’art. 10, L. n. 241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell’atto di accertamento, a norma dell’art. 2943 c.c..