Notifica del precetto al socio nel luogo indicato nella visura camerale: conseguenze

A cura della Redazione.
Notifica del precetto al socio nel luogo indicato nella visura camerale: conseguenze
Martedi 19 Novembre 2024

Si segnala il provvedimento emesso in data 27 settembre 2024 dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Mantova che fa chiarezza in merito al luogo ove deve essere notificato il precetto al socio di una società allorchè vi sia contrasto tra le risultanze della visura camerale e il certificato di residenza.

Il caso: con ricorso Tizio proponeva opposizione ex art. 615 II co. c.p.c. avverso l’esecuzione immobiliare avviata da Delta s.r.l., sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova, in virtù del precetto notificato in data 19-3-2024 con intimazione del pagamento di € 206.681,63 oltre accessori, instando per la sospensione dell’esecuzione.

L'opponente deduceva che:

  1. il credito azionato si era prescritto posto che l’atto di precetto apparentemente notificato (ex art. 140 c.p.c.) dal creditore procedente nell’anno 2015 non era valido essendo la notifica avvenuta in un luogo non corrispondente alla propria residenza anagrafica;

  2. ciò era dimostrato dal certificato storico di residenza da cui risultava che egli abitava in un luogo diverso da quello ove era avvenuta la notifica del precetto nel corso del 2015 e indicato come residenza dell’opponente nella visura camerale riguardante la società Beta. s.n.c. (destinataria anch’essa come l’altro socio Caio del decreto ingiuntivo);

Il Tribunale, nel sospendere il processo esecutivo e nell'assegnare a parte opponente termine perentorio di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata nelle forme del procedimento semplificato ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., osserva quanto segue:

a) in caso di contrasto tra le risultanze delle visure camerali ed il certificato di residenza, hanno prevalenza i dati emergenti dall’anagrafe per cui la prima notifica deve essere effettuata presso la residenza anagrafica e poi successivamente in tutti i luoghi ove il destinatario dell’atto ha la residenza effettiva;

b) il domicilio dichiarato del legale rappresentante di società iscritte nel registro delle imprese che risulti dalle certificazioni camerali non costituisce una elezione di domicilio;

c) nel caso in esame, non era stata data la prova che la residenza effettiva dell'opponente fosse nel luogo dell'avvenuta notifica del precetto.

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