Parcheggi a pagamento: onere della prova a carico dell'automobilista che non ha moneta

A cura della Redazione.
Parcheggi a pagamento: onere della prova a carico dell'automobilista che non ha moneta

Non è una buona scusa per non pagare il parcheggio nelle strisce blu il non avere monete ma solo soldi di carta o il bancomat.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 277 del 7 gennaio 2022.

Martedi 11 Gennaio 2022

Il caso: R.A. proponeva avanti al Giudice di Pace opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a seguito del ricorso presentato avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso; l’appello interposto da R.A. avverso la decisione di prima istanza veniva rigettato dal Tribunale di Firenze; R.A. ricorre quindi in Cassazione, rilevando che la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito, unitamente al fatto che egli non aveva monete con sé al momento del fatto contestatogli, avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiarisce quanto segue:

a) in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi –in tal caso– presumere la sussistenza dell’elemento oggettivo in capo al trasgressore;

b) l’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente;

c) nel caso di specie il ricorrente non lo ha assolto, secondo la valutazione in punto di fatto svolta dal giudice di merito, che in ogni caso non può essere utilmente sindacabile in questa sede: infatti il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.



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