Nessun risarcimento al danneggiato in un sinistro se il veicolo è senza assicurazione.

A cura della Redazione.
Nessun risarcimento al danneggiato in un sinistro se il veicolo è senza assicurazione.

Si segnala la sentenza del 23/11/2021 del Tribunale di Napoli, che si è pronunciato in merito alla non meritevolezza della tutela risarcitoria allorchè il veicolo danneggiato sia privo della copertura assicurativa.

Mercoledi 12 Gennaio 2022

Il caso: Tizio e Sempronio convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Napoli Mevio, proprietario del veicolo investitore e la Compagnia di assicurazione Alfa per sentirli condannare al pagamento dei danni e delle lesioni riportati in occasione del sinistro nel quale era rimasto coinvolto Tizio: questi, nel mentre si trovava alla guida del motoveicolo YAMAHA di proprietà di Caio, veniva impattato dalla Renault Twingo che, proveniente da tergo, nel tentativo di sorpassare a destra, urtava Tizio alla parte laterale destra e, per l’effetto, veniva sospinto contro altro veicolo; in conseguenza del sinistro Tizio riportava lesioni multiple per il corpo e danni al motoveicolo.

Il Tribunale, dopo ampia istruttoria, conclude per la piena operatività della presunzione di cui all’art. 2054 secondo comma, atteso che l’unico dato certo è lo scontro tra la moto e la Renault Twingo, non era emerso un comportamento del tutto corretto nè dell’uno nè dell’altro conducente.

Al tempo stesso, però, alla declaratoria della pari responsabilità per il tribunale non può seguire alcuna tutela risarcitoria né in favore di Tizio nè a favore di Caio, per i seguenti motivi:

a) la Polizia Municipale ha accertato, nel rapporto in atti, la scopertura assicurativa della moto Yamaha e sul punto nessuna impugnativa è stata sollevata dagli attori, con la conseguenza che risulta acclarato che il motoveicolo circolava in spregio all’art. 193 CdS e cioè privo di copertura assicurativa;

b) di conseguenza per il Tribunale la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporta la non meritevolezza della tutela risarcitoria; sul punto il Tribunale osserva che:

- la giurisprudenza di merito non è concorde sul punto, ritenendo alcuni giudici, che non possa negarsi il risarcimento dei danni e delle lesioni ai soggetti che utilizzano o consentono l’uso del veicolo privo di copertura assicurativa in quanto, così motivano, “ gli artt. 193 del Codice della Strada e 1227 del Codice Civile, non prescrivono che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa per la RCA, non possa richiedere il risarcimento dei danni al responsabile civile e alla sua Compagnia di assicurazione. La violazione commessa dall’attore di aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta copertura assicurativa, non rappresenta un reato perseguibile d’Ufficio, trattandosi di violazione al Codice della Strada in cui si applica una sanzione amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo”;

- sennonchè, premesso che l’art. 1227 cc trova piena applicazione anche in caso di obbligazioni extracontrattuali, giusto richiamo dell’art. 2056 cc., l’aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell’art. 193 C.d.S. e 122 del C.d.A., non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento;

- non può quindi accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile, nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto che concorra a causare il danno subito con un comportamento posto contro le leggi dello Stato;

- del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l’attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è volontariamente violata.

Decisione: rigetto della domanda risarcitoria con condanna degli attori alle spese giudiziali.

Allegato:

Tribunale Napoli sentenza 23 novembre 2021

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