Servitù di passaggio: chi subisce lo spoglio deve provare il danno patito, che non è in re ipsa

Servitù di passaggio: chi subisce lo spoglio deve provare il danno patito, che non è in re ipsa

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31642/2021 si pronuncia in merito all'onere probatorio gravante sul titolare di una servitù di passaggio che abbia subito uno spossessamento e che avanzi richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza dello spoglio.

Martedi 11 Gennaio 2022

Il caso:  il Tribunale di Padova disponeva il trasferimento della servitu' di passaggio gravante sui fondi di diversi proprietari e in favore di Tizio, ai sensi dell'articolo 1068 c.c.;

- condannava i convenuti in solido a realizzare a proprie cure e spese le opere indicate dal ctu al fine del trasferimento della servitu';

- condannava i medesimi a risarcire il danno procurato a Tizio per il minor valore della proprieta', quantificato in Euro 1.500,00;

- rigettava la domanda di Tizio di risarcimento del danno, quantificato in Euro 20.000,00, per lo spoglio violento della servitu' di passaggio dallo stesso patito, impedita mediante installazione di una rete rossa da cantiere, di talche' per il tempo dello spoglio egli sarebbe stato costretto a raggiungere la sua proprieta' attraverso un differente percorso.

La Corte d'Appello, adita da Tizio, dichiarava l'appello inammissibile.

Tizio ricorre in Cassazione, denunziando violazione o falsa applicazione degli articoli 1067, 1068, 1079, 2043, 2056, 2059, 1226 e 2727 c.c., nonche' articolo 392 c.p., e articolo 185 c.p. (il tutto in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3), lamentando essergli stato negato il diritto al risarcimento del danno, sia pure in via equitativa, a riguardo dello spoglio patito.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ricorda che:

a) lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilita' per fatto illecito; pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non puo' emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni;

b) principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca piu' recente, essendosi affermato che non puo' essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entita' materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno;

c) l'asserita lesione di diritti, in assenza dell'esistenza del danno, non puo' giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l'improprio valore di sanzione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.31642 2021

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