Si segnala la sentenza n. 2047 del 23 dicembre 2021 con cui la Corte d'Appello di Palermo si pronuncia in merito alla eventuale responsabilità personale dell'amministratore di un Condominio per aver omesso di consegnare al terzo creditore l'elenco dei condomini morosi.
Lunedi 10 Gennaio 2022 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale Caia, amministratore del Condominio Alfa, sulla base delle seguenti circostanze:
- l'amministratore condominiale aveva consegnato, peraltro tardivamente, un elenco nominativo dei condomini con le tabelle millesimali obsoleto, incompleto e sprovvisto di dati anagrafici, codice fiscale e residenza aggiornata e, pertanto, inutilizzabile ai fini dell'azione esecutiva individuale pro quota, necessaria per l'insufficienza dei fondi condominiali;
- deduceva quindi la "grave responsabilità dell'amministratrice condominiale per la scorretta gestione nei rapporti col terzo creditore" e la violazione delle pertinenti norme di legge, tra cui quelle dell'art. 63 disp. att. c.c. come riformato dalla L. 220/2012, e dell'art. 1130 comma 6 c.c.
- domandava pertanto la condanna al pagamento della somma di Euro 23.903,21 quale credito residuo vantato in forza dell'ordinanza n. 344/2014 non ancora recuperato a causa della condotta ostruzionistica e contraria agli obblighi di legge tenuta dalla convenuta n. q. di amministratore condominiale.
Il Tribunale, ritenendo il difetto di legittimazione passiva della convenuta, disattendeva le domande dell'attrice e condannando quest'ultima alle spese processuali; Tizio impugna la sentenza di primo grado avanti alla Corte d'Appello, osservando che:
- l'amministratore sia responsabile personalmente e direttamente nei confronti dei terzi, a titolo di responsabilità aquiliana, in ogni caso di inadempienza di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da un particolare rapporto con il terzo;
- la domanda nei confronti di Caia è stata proposta in considerazione della condotta illecita/inadempiente collegata alla sua funzione di amministratore condominiale.
La Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnativa, osserva quanto segue:
a) la normativa richiamata dall'appellante attribuisce all'amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività;
b) la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il Condominio, al di fuori del quale è il Condominio, munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo;
c) l'obbligazione imposta dall'art. 63 cit. a carico dell'amministratore si colloca, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi; anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell'amministratore in quanto distinto centro di imputazione giuridica, piuttosto che in capo al Condominio, salva la possibilità per quest'ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.