E’ legittima la maggiorazione del 10% semestrale previsto per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada.
Venerdi 2 Aprile 2021 |
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8116/2021, pubblicata il 23 marzo 2021.
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dell’opposizione promossa da un automobilista avverso un sollecito di pagamento notificatole dall’agente della riscossione, il quale deduceva l’illegittimità della richiesta avendo l’amministrazione applicato a suo carico le maggiorazioni di cui all’art. 27 della legge n. 689 del 1981 in assenza della notifica degli atti presupposti.
L’opposizione veniva accolta dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello proposto dall’amministrazione.
Quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 per aver il Tribunale erroneamente escluso l’applicabilità alle sanzioni per la violazioni del codice della strada delle maggiorazioni previste dalla predetta disposizione
LA DECISIONE: Le decisioni dei giudici di merito sono state ribaltate dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, nel ritenere il motivo del ricorso fondato e rinviato la causa al Tribunale in diversa composizione, ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).