Cds: in caso di ritardato pagamento della sanzione principale si applica la maggiorazione semestrale del 10%

Cds: in caso di ritardato pagamento della sanzione principale si applica la maggiorazione semestrale del 10%

Con l’ordinanza n. 3621 del 10/02/2017, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa all’applicabilità o meno della maggiorazione semestrale del 10% prevista dall’art. 27 della legge 689 del 1981 anche in caso di tardivo pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Mercoledi 22 Febbraio 2017

La questione è molto attuale in quanto quasi sempre nelle cartelle esattoriali, oltre all’importo relativo alla sanzione principale e alle spese del procedimento viene inserita la suddetta maggiorazione.
Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice della strada. Avverso la suddetta sentenza aveva proposto appello il contribuente.

Il Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente l’impugnazione in merito al motivo relativo alla maggiorazione di cui all’art. 27 della legge 689 del 1981, rideterminava la somma dovuta e condannava gli appellanti al pagamento in solido delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agente della Riscossione con tre motivi.

La Cassazione, ritenuti assorbiti il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo con il quale l’Agente della Riscossione denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della legge 689 del 1981 ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 del codice procedura civile, sostenendo che la maggiorazione prevista dall’art. 27 della legge 689 del 1981 fosse applicabile anche alle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada. Nessuna difesa hanno svolto l’automobilista e l’Ente Creditore.
La Corte di Cassazione evidenziando che la questione era stata oggetto di decisione con la sentenza n. 21259 del 20 ottobre 2016, ha accolto il secondo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti gli altri due e decidendo nel merito ha rigettato l’opposizione proposta dall’automobilista avverso la cartella esattoriale con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Con la sentenza in commento, la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto, già affermato con la sentenza nr. 21259 del 20 ottobre 2016, secondo il quale. “In materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicchè è legittima l’iscrizione al ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”.

Quindi, secondo quanto affermato dalla Cassazione,  anche alle cartelle esattoriali avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada è applicabile la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall’art. 27 della legge 689 del 1981 in caso di ritardo nel pagamento della sanzione principale.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza del 10/02/2017 n.3621

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