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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16028/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA - DIREZIONE REGIONALE LAZIO -, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VARI', che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
e contro
C.M., ROMA CAPITALE (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 25178/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.
RILEVATO CHE:
- con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello proposto dalla C. nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Comune di Roma Capitale avverso la sentenza del giudice di pace concernente che aveva rigettato l'opposizione avanzata dalla stessa C. avverso una cartella di pagamento della somma di Euro 896,50 per violazione C.d.S., ha accolto solo parzialmente il gravame. Infatti, ha accolto soltanto il motivo concernente le maggiorazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 27, ed ha rideterminato il dovuto nell'importo di Euro 541,65, condannando gli appellati in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
- il ricorso è proposto con tre motivi;
- gli intimati non si sono difesi;
- ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
- il decreto è stato notificato come per legge. ...
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