La V° Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3831 del 25/01/2017 torna sulla questione della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di indigenza dell'obbligato.
Mercoledi 22 Febbraio 2017 |
Nel caso in esame, la Corte d'appello, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di D.G. per i reati di cui agli artt. 612/bis e 570 cod. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, limitava temporalmente la penale responsabilità dell'imputato - quanto al reato di cui all'art. 570 cod. pen. - ritenuto commesso solo fino al luglio 2013, e riduceva la pena a lui irrogata: il giudice di appello accertava infatti che fino alla suddetta data l'imputato aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla moglie separata, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice.
L'imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando, col secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 570 cod. pen.: per il ricorrente il giudice di appello non aveva tenuto in debita considerazione le condizioni personali dell'imputato, malandato in salute e disoccupato dal 2005, tant'è che egli era ospite presso la madre e la sorella, con le quali conviveva; inoltre, la Corte territoriale non aveva considerato la documentazione prodotta, da cui risultava che l'inadempimento era riferibile ad un mese del 2010, a quattro mesi del 2011 e a otto mesi del 2012: vale a dire, un periodo in cui non gli era stato possibile trovare alcuna occupazione lavorativa, nemmeno in nero.
La Corte di Cassazione ritiene fondata la doglianza e in merito alla portata dell'art. 570 cp osserva che.
in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'espressione "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, esprime un concetto diverso dall'"assegno di mantenimento" stabilito dal giudice civile, essendo in materia penale rilevante solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene (C. Sez. 6, 8.1.2016, n. 535; C., Sez. 6, 10.1.2011; C., Sez. 6, 13.11.2008; C., Sez. 6, 6.7.2005, n. 36593; C., Sez. 6, 11.7.2001);
- in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'ipotesi aggravata consistente nel far mancare ai familiari i mezzi di sussistenza non ha carattere meramente sanzionatorio dell'obbligo civile derivante dalla sentenza di separazione; occorre perciò verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato; in tal caso la indisponibilità di mezzi, se accertata e verificatasi incolpevolmente, esclude il reato in parola, valendo come esimente, purchè si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti;
peraltro, non è corretto imputare al ricorrente di non aver provato, "a prescindere dallo stato di disoccupazione", la "totale impossibilità di adempiere", posto che, in osservanza dei criteri di distribuzione dell'onere della prova, all'imputato competeva un onere di allegazione, mentre era compito della pubblica accusa dimostrare che egli aveva, invece, la "concreta possibilità di adempiere", e pur tuttavia a quell'obbligo si era volontariamente sottratto.
Pertanto, la Corte d'appello ha errato laddove ha ravvisato la "colpa" dell'imputato nell'aver omesso il versamento dell'assegno divorzile, senza interrogarsi sugli effetti della condotta e senza tener conto della concreta capacità patrimoniale dell'imputato.
Esito: annullamento limitatamente al reato di cui all'art. 570 cod. pen. con rinvio.