Cassazione penale Sez. V Sentenza del 25/01/2017 n.3831

Cassazione penale Sez. V Sentenza del 25/01/2017 n.3831
Mercoledi 22 Febbraio 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G.M.A., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. Di Fabio Sebastiano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte d'appello di Genova ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di D.G.M.A. per i reati di cui agli artt. 612/bis e 570 cod. pen. e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha, su appello dell'imputato, limitato temporalmente la penale responsabilità dello stesso - quanto al reato di cui all'art. 570 cod. pen. - ritenuto commesso solo fino al luglio 2013, e ridotto la pena a lui irrogata.

Secondo quanto si legge in sentenza l'imputato, separato dalla moglie ( G.I.) fin dal 2002, tenne costantemente verso di lei un atteggiamento aggressivo e prevaricatore, generato dalla gelosia e dalla pretesa di impedirle l'allaccio di nuovi rapporti sentimentali, oltre che dal malanimo nutrito verso di lei. Per questo la tempestò di SMS e telefonate, la ingiuriò e minacciò ripetutamente, operò numerose incursioni nei luoghi da quella frequentati e tenne "comportamenti controllanti". Inoltre, fino al luglio del 2013 fece mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla moglie separata, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi