Con nota prot. 16213/2020, la Corte di Appello di Napoli ha trasmesso il quesito formulato dal Tribunale di Napoli volto a chiarire se “in caso di mancata esibizione delle marche in originale e contestuale presentazione di denuncia di smarrimento depositata agli atti del fascicolo processuale, l'ufficio debba in ogni caso chiedere un nuovo versamento e, in caso di mancato riscontro, debba segnalare ad Equitalia l'omesso versamento per il relativo recupero”.
Venerdi 2 Aprile 2021 |
La Corte d'Appello di Napoli ha sottoposto alla Direzione Generale Affari Interni del Dipartimento Affari di Giustizia, il quesito su quale sia la corretta modalità operativa da adottare nella eventualità del mancato deposito degli originali dei contrassegni con i quali è stato pagato il contributo unificato.
In particolare l'interrogativo verte sul se, in questa ipotesi, l'ufficio debba richiedere l'effettuazione di un nuovo versamento e, nella eventualità di un omesso riscontro, informare Equitalia, sì da procedere al relativo recupero.
Nella richiesta, la Corte evidenzia che, dopo aver proceduto ad una verifica circa la modalità operativa adottata dagli uffici del proprio distretto, ha potuto constatare che la maggior parte di essi ritiene che l'omessa presentazione delle marche per annullamento sia equiparabile all'omesso pagamento del contributo unificato anche nella eventualità dello smarrimento, benchè debitamente denunciato. Sulla base di questi riscontri, dichiara di supportare siffatta modalità in quanto, a ben guardare, la marca acquistata, scansionata e inviata necessita dell'annullamento materiale in originale, sulla base delle statuizioni della circolare ministeriale del 29.03.2017 e, pertanto, lo smarrimento o il furto non esonera la parte dall'obbligo di versamento.
La stessa Corte d'Appello richiama, poi, una nota del 2017 della Direzione Generale (prot. 60374 del 29.03.2017), con la quale si precisa che : “ai sensi dell'art. 248 del d.P.R. n. 115/2002, la procedura di recupero del contributo unificato deve essere attivata entro 30 giorni dal deposito dell'atto. L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell'articolo 15 del citato d.P.R. n. 115/2002 l'univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del contributo unificato”.
A parere della Direzione generale, questi principi possono essere applicati anche nella eventualità dello smarrimento dei contrassegni, anche se documentati con relativa denuncia e, in tali casi, il cancelliere provvederà ad invitare l'avvocato, con richiesta informale, a depositare la ricevuta di pagamento per l'annullamento, ex art. 12 d.P.R. n. 642/1972, entro 30 giorni dal deposito telematico dell'atto. In caso di omesso deposito, verrà attivata la procedura di recupero credito di cui all'art. 248 cit., con trasmissione della richiesta ad Equitalia Giustizia s.p.a. Qualora, invece, l'avvocato depositi la ricevuta successivamente, il cancelliere provvede all'annullamento della stessa con contestuale richiesta al concessionario della riscossione di archiviazione senza esito della procedura di recupero.
Da ultimo, la Direzione generale, precisa che il funzionario non è tenuto a fornire valutazioni circa le denunce di smarrimento dei contrassegni attestanti il pagamento e, pertanto, “l'eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, (…), l'obbligo del pagamento tributario”.