Il CNF delibera sulla permanenza del potere dei COA di rilasciare il parere di congruità.

Il CNF delibera sulla permanenza del potere dei COA di rilasciare il parere di congruità.

Con delibera del 19 febbraio 2021 il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato in merito alla possibilità per gli avvocati di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione delle parcelle producendo a tal fine il parere di congruità reso dal Consiglio dell'ordine di appartenenza.

Lunedi 5 Aprile 2021

Il caso: il COA di Torino, con propria delibera del 10 febbraio 2021 (prot. n. 1842/2021), prendeva posizione in relazione a un orientamento maturato nella giurisprudenza del Foro locale, secondo cui – a seguito dell’abrogazione del sistema tariffario – non era più possibile far luogo all’applicazione degli articoli 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c., a mente dei quali è consentito al professionista di accedere al procedimento monitorio per ottenere la liquidazione dei crediti maturati nell’esercizio dell’attività professionale, esibendo a tal fine la parcella corredata del parere di congruità reso dallo stesso Consiglio dell’Ordine.

Il CNF, investito della questione, osserva che:

a) l’intervenuta abrogazione del sistema tariffario non ha determinato il venir meno del potere di opinamento delle parcelle, giacché “la portata abrogativa del menzionato art. 9 riguarda le tariffe come criterio di determinazione del compenso, e dunque incide sui criteri attraverso cui è esercitato il potere di opinamento, e non investe la sua persistenza in capo al Consiglio dell’Ordine forense”;

b) il potere di opinamento delle parcelle è espressamente contemplato dall’art. 29 lett. l) del vigente ordinamento forense, in forza del quale il Consiglio “dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”, e che tale norma integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/2012;

c) la stessa Procura generale presso la Corte di Cassazione prende espressamente posizione a favore della persistente vigenza e della conseguente applicabilità delle disposizioni richiamate e del correlato potere di opinamento delle parcelle, ritenendo che l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 non abbia “inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo”, determinando al più un mutamento della disciplina dei criteri sulla base dei quali detto potere viene esercitato, sostituendo alle tariffe previgenti i parametri individuati con decreto del Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 247/12 (cfr. p. 9);

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, il CNF invita i Consigli dell’ordine degli avvocati a continuare ad esercitare il potere/dovere prescritto dall’art. 29, comma 1, lett. l), anche al fine di garantire orientamenti uniformi nei territori, con riguardo alla persistente applicabilità degli artt. 633, comma 1, n. 3) e 636 c.p.c. e al correlato potere di opinamento delle parcelle da parte dei predetti Consigli.

Allegato:

CNF delibera 19 febbraio 2021

Risorse correlate:

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.114 secondi