Quando i tuoi vicini di casa sono due pitbull

Quando i tuoi vicini di casa sono due pitbull
Mercoledi 20 Agosto 2025

Se vi è una lamentela ricorsivissima in ambito condominiale è quella dei cani che girano liberi e felici (loro) nelle parti comuni dei condominii. Cortile, box, aree verdi, androne, scale, pianerottoli. Come succede per le aree di sgambatura si è probabilmente portati a ritenere che anche le parti comuni di un condominio, come le aree di sgambatura, siano aree di nessuno dove le regole del diritto e del neminem laedere si congelino o vengano disattivate temporaneamente.

Ovviamente non è così. Un principio assai semplice, comprensibile, ragionevole prima che giuridico, di buona educazione civica, espressione di buoni rapporti di vicinato. Regola che meriterebbe sanzioni davvero importanti dal momento che le parti comuni di uno stabile condominiale costituiscono luogo aperto al pubblico potendovi accedere non solo i condòmini e gli inquilini, ma anche gli estranei che si recano a fare visita a questi ultimi. E anche il pianerottolo antistante l’appartamento è da intendersi come luogo aperto al pubblico.

Venendo al fatto, Mevia concede in locazione ad uso abitativo a Sempronio una certa unità immobiliare adiacente all’appartamento di Caio. All’interno di quest’ultimo Caio vive con la moglie e due bambini ancora piccoli. I due appartamenti hanno in comune la scala interna ed il pianerottolo del primo piano, oltre ad un terrazzo comunicante. Le porte d’ingresso di tali due appartamenti sono adiacenti e distanti meno di un metro l’una dall’altra .

Sempronio detiene due cani di razza American Pit Bull Terrier, circostanza questa omessa al locatore. Era abitudine dello stesso quella di non fare mai indossare la museruola ai Pitbull, anche nemmeno negli spazi comuni chiusi e di ridotta dimensione, come le scale interne ed i pianerottoli condominiali. Era ricorrente che Sempronio facesse sfuggire imprudentemente dal guinzaglio i Pitbull o ne affidasse la custodia o conduzione al di lui figlio ventenne e non in grado di gestire i due cani.

Mevia e Caio domandavano al Tribunale di ordinare ex art. 700 c.p.c. a Sempronio la liberazione immediata dell’unità immobiliare dallo stesso condotta in locazione dalla presenza dei due cani. Il Tribunale ordinava, inaudita altera parte, a Sempronio di fare indossare ai due cani Pitbull la museruola prima di accedere agli spazi condominiali comuni (scale condominiali e relativi pianerottoli). Quindi fissava per la comparizione delle parti con assegnazione a parte ricorrente (Mevia) del termine per la notifica del ricorso e del decreto a Sempronio. Questi negava ogni argomentazione avversaria.

All’esito del contraddittorio delle parti il Tribunale conferma integralmente il provvedimento emesso inaudita altera parte. Quanto alla domandata liberazione immediata dell’unità immobiliare da parte di Sempronio il Tribunale rileva come non può essere emesso un provvedimento ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere l’immediata liberazione dell’appartamento concesso in locazione al proprietario dei due pitbull posto che nel contratto di locazione non sussisteva alcun esplicito divieto di tenuta di animali domestici presso l’immobile locato. Qualora vi fosse stato la domanda avrebbe potuto essere accolta nonostante qualcuno, a mio modo di vedere errando, ritenga applicabile comunque l’art. 1138 ultimo comma. Il Tribunale “suggerisce” che il pericolo prospettato per l’incolumità dei figli minori di Caia potesse essere fronteggiato con misure meno invasive, e comunque adeguate, compatibili con la permanenza dei cani in oggetto nell’immobile e nel condominio di cui esso è parte.

Sotto il profilo del fumus boni iuris la documentazione fotografica e video depositata dai ricorrenti fa ritenere un rischio per l’incolumità delle persone quantomeno nelle zone relative ai pianerottoli del condominio e nelle scale condominiali, posta l’esiguità di tali spazi che rende insufficiente la mera precauzione dell’uso del guinzaglio per i due pitbull. Pur prendendo atto che Sempronio ha posto in essere la prescrizione di utilizzare il guinzaglio, il Tribunale ritiene tale precauzione non idonea a scongiurare il pericolo per l’incolumità dei figli minori di Caio stante la distanza di pochi centimetri tra una porta e l’altra delle abitazioni che si affacciano sul medesimo pianerottolo e stante l’ancora più ridotto spazio di percorrenza delle scale condominiali.

Quanto al periculum in mora Caio ha due figli piccoli dell’età di 3 e 4 anni che abitano adiacenti l’appartamento locato ai resistenti e ciò rende evidente l’esistenza un rischio nei loro confronti, qualora i bambini dovessero trovarsi negli spazi comuni interni al condominio in compresenza di Semproonio e dei suoi cani di grossa taglia. Ciò che rende necessario fare applicare, e non solo portare con sé, la museruola ai cani quando si trovano in tali spazi comuni. Precauzione che non appare necessaria per quanto concerne il cortile recintato, posto che l’ampiezza di tali spazi comuni rende sufficiente la misura dell’utilizzo del guinzaglio di misura non superiore a 1,50 metri. E tale convincimento del Tribunale non viene superato dal fatto, evidenziato dai ricorrenti, che nel periodo primaverile e nel periodo estivo il cortile condominiale recintato diventa uno spazio che tutti i condomini ed in particolare tutti i bambini delle unità abitative utilizzano per giocare a palla, utilizzare tricicli e bici, ritenendosi adeguata la precauzione consistente nella tenuta dei due cani attraverso un guinzaglio del tipo di quello utilizzato dai resistenti.Viene dunque confermato l’ordine a Sempronio di fare indossare ai due cani Pitbull la museruola prima di accedere negli spazi condominiali comuni quali scale condominiali e relativi pianerottoli.



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