Per le opposizioni avverso il verbale di contestazione elevato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada per la mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente, è competente territorialmente il Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l’organo accertatore al quale i suddetti dati dovevano essere inviati, che è quello del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione presupposta.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30890/2019, pubblicata il 23 novembre 2019.
IL CASO: un automobilista proponeva opposizione avverso il verbale elevato dalla Polizia Municipale avente ad oggetto l’omessa comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente del veicolo di cui era stato accertato il superamento dei limiti di velocità.
L’opposizione veniva proposta innanzi al Giudice di Pace del luogo di residenza del ricorrente che si dichiarava incompetente territorialmente, ritenendo che la competenza a decidere spettasse al Giudice di Pace del luogo in cui era stata rilevata l’infrazione relativa al verbale presupposto.
A seguito della riassunzione del giudizio innanzi al suddetto Giudice, quest’ultimo, ritenendo che la competenza a decidere appartenesse al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente presso il quale sarebbe dovuta pervenire la comunicazione omessa, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile.
LA DECISIONE: Con la suddetta ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale: “l’opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata, per cui, in caso di contestazione della violazione da parte del proprietario del veicolo dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, cod. strada, la competenza a conoscere della relativa opposizione appartiene al giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati” (ex plurimis, Corte di Cassazione, n. 6651 del 2017; Corte di Cassazione, n. 2910 del 2012; più di recente, Corte di Cassazione, n. 29222 del 2018; Corte di Cassazione, n. 29221 del 2018).
Anche se, hanno continuato gli Ermellini, in presenza di un verbale di contestazione dal quale risulta che la comunicazione prescritta dall’art. 126- bis cit. avrebbe dovuto pervenire al Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, che ha sede in Roma, il predetto Centro non costituisce, ai fini in esame, l’autorità procedente all’irrogazione della sanzione, “non avendo tale organo … altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso, rimanendo invece la titolarità del potere di accertamento in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell’azione in capo al prefetto territorialmente competente”.
Pertanto, hanno concluso, “il locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui all’art. 126-bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio”.
Avv. Giovanni Iaria