Non basta una riduzione dell'orario di lavoro per omettere il mantenimento al figlio

Non basta una riduzione dell'orario di lavoro per omettere il mantenimento al figlio

La Sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 48567 del 28/11/2019 conferma la condanna di un padre per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore adducendo una “sensibile” riduzione dell'orario di lavoro.

Martedi 3 Dicembre 2019

Il caso: La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato Tizio alla pena di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p. per aver fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza omettendo di corrispondere dal 2011 l'assegno mensile di euro 500,00 stabilito dal Tribunale.

Tizio impugna la sentenza di primo grado deducendo vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sul rilievo che:

a) dal 1996 il ricorrente, curatore fallimentare presso il Tribunale, nel 2012 ha subito una sensibile riduzione del lavoro che lo ha costretto ad un tenore di vita nettamente inferiore a quello originario;

b) anche la successiva occupazione presso un Ministero era scarsamente retribuita e successivamente era stato vittima di un incidente stradale.

Per la Suprema Corte il motivo è infondato, rilevando che:

  • la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi in materia di elemento soggettivo del reato de quo: infatti, affinchè la condotta possa ritenersi scriminata non vale la prova della mera flessione degli introiti economici o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione;

  • deve essere fornita la dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta, dimostrazione che l'imputato non ha fornito, anzi, al contrario, dagli atti è risultato che l'imputato ha continuato a svolgere attività lavorativa;

  • peraltro, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ec art. 570 co.2 c.p. è a dolo generico e quindi non è necessario che la condotta omissiva venga posta in essere con la precisa intenzione e volontà di fare mancare i mezzi i sussistenza alla persona bisognosa.

    Esito: Accoglimento del ricorso limitatamente alla doglianza della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.48567/2019

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