Disabilità. I benefici possibili. Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

dott. Luca De Franciscis.
Disabilità. I benefici possibili. Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

Le persone con ridotte o limitate capacità motorie o con difficoltà di deambulazione o di linguaggio, quelle con handicap psichico o mentale, non vedenti e sordi possono accedere ai benefici fiscali.

Martedi 3 Dicembre 2019

Per questi ultimi sono previste altre specifiche agevolazioni, come l’acquisto e il mantenimento del cane guida per i non vedenti e la detrazione per i servizi di interpretariato per i sordi. Altri benefici sono destinati ai familiari delle persone con disabilità.

I benefici esistono già da tempo, ma non sempre si presentano accessibili con facilità, anche per le numerose circolari, risoluzioni e interpelli (proposti anche da sindacati e associazioni) susseguitosi nel tempo.

La recente Guida dell’Agenzia delle Entrate, del 24 ottobre 2019, vuole dare ulteriori chiarimenti alla normativa in essere e fornire un quadro riepilogativo, per rendere più chiare le molteplici situazioni che permettono di ottenere i benefici fiscali. Vengono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le agevolazioni.

Per i figli a carico la Guida chiarisce che per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef di euro 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni e di euro 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

I chiarimenti riguardano anche l’acquisto con IVA agevolata al 4% e la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta. Ovviamente le precisazioni riguardano sia il venditore del bene soggetto a IVA agevolata che l’acquirente, persona fisica che detrae dal suo reddito la detrazione Irpef.

I benefici fiscali riguardano:

- I veicoli;

- Miglioramenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

- I mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici;

- Le spese sanitarie;

- L’assistenza personale.

Per brevità ci soffermiamo, ed evidenziamo sinteticamente, sulla detrazione Irpef per i mezzi di locomozione che riguardano anche i non vedenti e i sordi.

Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli muniti di speciali attrezzature, motocarrozzette, motoveicoli (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente), motoveicoli per trasporti specifici. Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef, ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.

La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Per gli autocaravan è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%. Nulla per l’IVA.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

L’agevolazione si perde in caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

In particolare per quanto riguarda l’IVA l’agevolazione è applicabile con l’aliquota ridotta al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina

- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: all’acquisto contestuale di optional, alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata), alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.

Obblighi del venditore. L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve: emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale. Comunicare all’Agenzia delle entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

I veicoli che rientrano nelle cilindrate sopra evidenziate, sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Viene evidenziato che le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

Quanto innanzi appare abbastanza chiaro, anche con l’ausilio della nuova Guida.

Le cose però non sono affatto semplici quando riguardano la documentazione che l’acquirente deve produrre al venditore.

La nuova Guida fa un dettagliato distinguo e precisa che bisogna produrre una certificazione attestante le condizioni di disabilità.

Per il dettaglio della documentazione che ogni singolo disabile deve produrre si rinvia alla Guida pagg. 12 e seguenti, così pure per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per l’IVA al 4%) e la fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o atto di autocertificazione.

Importante novità presente nella nuova Guida (pag. 19) è il riepilogo per le agevolazioni e i documenti necessari per l’acquisto di un veicolo.

Una positiva osservazione va fatta perché l’Agenzia delle Entrate con questa nuova Guida, offre un valido supporto alla normativa, e alle disposizioni di chiarimento, che non sempre ha permesso di individuare bene il caso specifico e operare nel giusto modo.

Un riferimento della Guida, però, lascia ancora qualche dubbio.

Più precisamente pag. 4 riporta:

Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi. Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”.

A conferma di quanto riportato nella Guida si riporta, di seguito, l’intero 2° comma della Legge 26maggio 1970, n. 38, ove si legge:

“Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Appare e chi legge che la sordità si riconosciuta solamente alla “sordità congenita acquisita durante l’età evolutiva”.

In conclusione possiamo dire che per i disabili occorrono, sì precise indicazioni, ma anche esemplificazioni. Occorre fare di più. Il disabile dev’essere tutelato. Non si può supporre che deve avere particolare cultura anche delle norme fiscali, a volte altalenanti e di difficile applicazione.

Per approfondire la nuova Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità: la GUIDA.

Si riporta anche il link, per il Video tutorial, dell’Agenzia delle Entrate. Acquisto veicoli disabili.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

Allegato:

Guida agevolazioni fiscali per disabili 2019

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