Omessa liquidazione delle spese processuali: istanza di correzione errore materiale

Omessa liquidazione delle spese processuali: istanza di correzione errore materiale

Con la sentenza n. 16415/2018, pubblicata il 21 giugno scorso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione relativa al rimedio esperibile nel caso in cui nell’emettere la sentenza il giudice ometta di liquidare le spese del giudizio nel dispositivo, sebbene abbia nella motivazione espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente.

Mercoledi 27 Giugno 2018

Secondo le Sezioni Unite in questi casi è applicabile la procedura del ricorso per la correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e ss c.p.c, e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non essendoci un contrasto insanabile tra la motivazione e il dispositivo, che escluderebbe la procedura della correzione dell’errore materiale.

La questione affrontata e risolta dalla Sezioni Unite è di particolare importanza e di grande attualità in quanto, prima del suddetto intervento, si erano formati all’interno delle Sezioni Civili della stessa Corte di Cassazione due orientamenti contrastanti. Secondo il primo orientamento, l’omessa liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza è rimediabile attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale, mentre secondo l’altro orientamento il rimedio è rappresentato dagli ordinari mezzi di impugnazione.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, preso dato della mancanza di un orientamento uniforme da parte della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha ritenuto che il contrasto giurisprudenziale esistente era attinente a questione di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che la questione era di massima importanza, in considerazione della frequente ricorrenza del problema e della necessità di offrire una soluzione uniforme, sia al fine di scongiurare il pericolo di incolpevoli decadenze a carico delle parti (si pensi al caso in cui la parte in presenza di una situazione di omessa liquidazione in dispositivo, confidando sulla possibilità di depositare l’istanza di correzione di errore materiale, lasci decorrere i termini per l’impugnazione del provvedimento, trovandosi però apposta, in sede di procedura ex art. 288 c.p.c., la diversa convinzione del giudice adito circa la necessità del ricorso ai mezzi di impugnazione), sia al fine di chiarire quale sia il rimedio nel caso in cui l’omessa liquidazione riguardi una sentenza della Corte di Cassazione, anche alla luce di quanto previsto dal novellato articolo 391 bis c.p.c.

In virtù delle suindicate considerazione, la Seconda Sezione Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 21048/2017 dell’11/09/2017, rimetteva gli atti al Primo Presidente affinchè valutasse l’opportunità di demandare la controversia alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente, ritenendo la questione di particolare importanza, ha pertanto rimesso la questione alle Sezioni Unite che con la sentenza in commento hanno composto il contrasto giurisprudenziale insorto tra le varie Sezioni Civili della stessa Corte di Cassazione, affermando il seguente principio di diritto: “a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, anche emessa ex art. 429 c.p.c., sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss c.p.c. per ottenerne la quantificazione."

Le Sezioni Unite, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale esistente e dopo aver esaminato l’evoluzione della nozione di errore materiale, tenendo conto dell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria che ha rivisto i confini della figura dell’errore materiale ed i criteri che lo distinguono dall’errore di giudizio, hanno evidenziato che:

  1. La liquidazione delle spese processuali non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione, in quanto totalmente estranea al merito del giudizio e alla pronuncia principale, se non per il rilievo della soccombenza, ha nell’economia della decisione natura accessoria;

  2. La liquidazione delle spese è necessaria ed obbligatoria, in quanto nel nostro ordinamento vige il principio della soccombenza previsto dall’articolo 91, comma 1, c.p.c, secondo il quale il giudice con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare. La condanna al pagamento delle spese deve essere emessa dal Giudice, anche in assenza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa;

  3. La parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione delle spese poste a carico del soggetto soccombente, in quanto solo in questo caso la divergenza tra la motivazione, che regola il carico delle spese fra le parti, ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione delle stesse, rientra nella statuizione principale, e la divergenza non dà luogo a contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale;

  4. Pertanto nel caso in cui nella motivazione il giudice abbia provveduto a porre le spese a carico della parte soccombente, l’omissione nel dispositivo degli importi deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali, essendo l’attività di liquidazione delle spese processuali un’operazione tecnico esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge e nei limiti quantitativi in essa previsti;

  5. Il procedimento di correzione di errore materiale nel caso di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo previsti dall’articolo 111 della Carta Costituzionale. Infatti con il procedimento di correzione di errore materiale si evitano comportamenti che ostacolano ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa.

  6. Il procedimento di correzione di errore materiale garantisce maggiore celerità, garantendo alle parti l’esercizio del diritto di difesa attraverso l’utilizzo degli ordinari mezzi di impugnazione, che ai sensi dell’articolo 288 c.p.c, comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze;

  7. Il procedimento di correzione di errore materiale è anche applicabile nei giudizi trattati con il rito del lavoro, quando il dispositivo letto in udienza non contenga la liquidazione delle spese processuali la cui regolamentazione sia contenuta nella motivazione della sentenza;

  8. La tesi secondo la quale in caso di omissione della liquidazione delle spese devono essere applicati i normali mezzi di impugnazione per emendare la suddetta omissione in quanto considerato errore di giudizio, mal si concilia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i rimedi ammessi ex articolo 391 bis e ter c.p.c avverso la sentenza di legittimità sono la revocazione per errore di fatto, l’opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali.

Allegato:

Cass. civile Sez. Unite, Sentenza n. 16415 del 21/06/2018

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