Il Ministero della Giustizia il 14 giugno 2018 ha diramato a tutti gli organismi interessati una circolare con la quale ha dato risposta al seguente quesito “Se nei procedimenti di negoziazione assistita.....sia dovuto il contributo unificato per la fase di competenza del Pubblico Ministero e per quella eventualmente di competenza del Presidente del Tribunale”.
Tale intervento chiarificatore si è reso necessario in quanto l'Ispettorato Generale del Ministero aveva segnalato l'esistenza di prassi diverse con riferimento alla fase del procedimento di negoziazione avanti al Presidente del Tribunale, nel senso che taluni uffici giudiziari richiedevano il versamento del C.U.
- Si ricorda che D.L. n. 132/2014, conv. In L. n. 162/2014 all'art. 6 ha introdotto un procedimento a mezzo del quale i coniugi possono, con l'assistenza obbligatoria di uno o più difensori per parte, concludere una convenzione di negoziazione assistita che, senza l'intervento del giudice, è idonea a incidere direttamente sul matrimonio e sui relativi rapporti; la procedura si articola diversamente a seconda che il P.M. Rilasci un nulla osta (in assenza di figli minori o equiparati) o una autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati): in tal ultimo caso, se il P.M. Non ritenga di autorizzare l'accordo, trasmette gli atti al Presidente del Tribunale.
In tale documento il Ministero ribadisce un orientamento già reso noto con la circolare del 29 luglio 2015, per cui il procedimento instaurato avanti al Procuratore della Repubblica ed eventualmente proseguito davanti al Presidente del Tribunale è completamente gratuito:
a) non sono dovuti né il C.U. né l'imposta di bollo.
b) non sono dovuti neppure i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta e dell'autorizzazione, che il P.M. deve apporre sull'accordo concluso.