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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente -
Dott. SCHIRO’ Stefano - Presidente di Sez. -
Dott. CURZIO Pietro - Presidente di Sez. -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18627-2012 proposto da:
T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FRIGOTTO;
- ricorrente -
contro
TO.PA., anche nella qualità di erede di F.L., F.N., in qualità di erede di F.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PASTEUR 77, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI LALLINI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti successivi -
contro
P.S., C.S.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1372/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'8/06/2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere ULIANA ARMANO;
udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona dell'Avvocato Generale MATERA MARCELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale.
To.Pa., F.L., P.S. e C.S. hanno proposto davanti al Tribunale di Verona domanda di reintegra nel possesso di un passaggio pedonale da sempre esercitato su di un'area di proprietà di T.A., area che quest'ultima aveva chiuso con una recinzione e la costruzione di una scala di accesso ai locali di sua proprietà.
Il Tribunale ha rigettato la domanda.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza dell'8 giugno 2011, ha accolto per quanto di ragione l'impugnazione proposta da To.Pa. e F.L. e,a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato che T.A. aveva eseguito illegittimamente la recinzione dell'area esterna di sua proprietà e la costruzione di una scala di accesso ai propri locali,impedendo il passaggio pedonale da sempre esercitato su detta area dagli appellanti per raggiungere i loro immobili; ha condannato T.A. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla rifusione in favore degli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, omettendo nel dispositivo la quantificazione degli importi dovuti a tale titolo, lasciando le voci destinate alle somme in bianco. ...
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