Un automobilista che, avendo ricevuto una cartella esattoriale per il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, intende impugnare la suddetta cartella per dedurre la mancata regolare e tempestiva notificazione dei verbali di accertamento deve proporre, a pena di inammissibilità, opposizione all’esecuzione ex art. 7 del Decreto Legislativo n. 150/2011 entro il termine di trenta giorni della notifica della cartella.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 270/2021, pubblicata il 12 gennaio 2021.
IL CASO: L’Agente della Riscossione notificava ad una automobilista due cartelle esattoriali per il mancato pagamento di multe per violazione al codice della strada.
Avverso le suddette cartelle, l’automobilista proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace, convenendo in giudizio sia l’agente della riscossione che l’ente creditore.
L’opposizione veniva rigettata in primo grado. Il Tribunale, quale giudice di appello, ritenendo non sussistenti ragionevoli probabilità di accoglimento, dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’automobilista.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso interposto da quest’ultimo il quale deduceva, fra l’altro, che la mancata notificazione dei verbali di accertamento per violazione al codice della strada va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, come tale, non è soggetta a termini di decadenza.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale ha ritenuto le argomentazioni poste dalla ricorrente a fondamento dell’impugnazione (in particolare quelle relative alla mancata notificazione dei verbali di accertamento delle sottostanti infrazioni al codice della strada che secondo la ricorrente va qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, come tale, non è soggetta a termini di decadenza) in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22080 del 22/09/2017 secondo cui "l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del C.d.S., ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”.