Con l’ordinanza n. 26843/2018, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle modalità e al contenuto dell’opposizione a cartella di pagamento per violazioni al codice della strada nel caso in cui si contesta la mancata notifica del verbale presupposto, affermando il seguente principio di diritto: “in materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l’opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto, qualora l’opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell’atto presupposto”.
IL CASO: la vicenda esaminata prende spunto dal ricorso per Cassazione promosso da un cittadino avverso la sentenza emessa dal Tribunale, quale giudice di Appello, con la quale era stata confermata la decisione del Giudice di Pace che aveva rigettato il ricorso in opposizione avverso una cartella esattoriale fondata su presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada.
Secondo il Tribunale, la cartella impugnata non poteva essere annullata in quanto il contribuente aveva fondato l’opposizione sulla mancata regolare notifica del verbale presupposto senza formulare alcuna altra doglianza. Pertanto, il contribuente rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha dato per scontato che – svolgendo l’opposizione avverso la cartella esattoriale, ove si deduca l’invalidità della notifica del verbale di contestazione, la funzione di recuperare i mezzi di tutela pregiudicati dalla mancata conoscenza – l’omessa o irrituale notifica possa fungere esclusivamente da argomentazione preliminare rispetto a censure rispetto all’atto presupposto, che vanno necessariamente svolte.
LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione nell’affermare il suddetto principio di diritto ha rigettato il ricorso ritenendo valido il ragionamento dei giudici di merito.
Secondo gli Ermellini, come statuito in altri arresti della stessa Corte, l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22. e 23 della l. n. 689 del 1981 (oggi v. art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione in ragione della nullità o dell’omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell’ordinanza ingiunzione (così ad es. Cass. n. 1985 del 29/01/2014, che v. anche per precedenti richiami, n. 15120 del 22/07/2016, n. 16282 del 04/08/2016 e infine Cass. Sez. U n. 22080 del 22/09/2017 che ha composto il contrasto).
Inoltre, hanno continuato i Giudici di legittimità, l’opposizione alla cartella è finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l’interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell’atto presupposto. Solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria ove non siano allegate ulteriori difese rimaste precluse dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto. Diversamente l’atto presupposto spiegherà i suoi effetti. In altri termini alla deduzione di tardiva conoscenza dell’atto presupposto, conseguente alla mancata notifica, deve sempre accompagnarsi la proposizione di censure avverso di esso, altrimenti lo stesso è destinato a spiegare – seppure per effetto della tardiva sanatoria dei vizi di notifica attraverso la conoscenza dell’atto conseguenziale – i suoi effetti.