La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23754/2018 si pronuncia in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale causato da immissioni illecite.
Mercoledi 31 Ottobre 2018 |
Il caso: M. e T.., premettendo di essere proprietarie di due appartamenti siti all'ultimo piano di un palazzo, convenivano in giudizio G. dinanzi al Tribunale affinchè fosse condannata a rimuovere in via d'urgenza una canna fumaria che era stata apposta lungo la facciata ovest dell'edificio, in violazione anche delle norme in materia di distanze, al fine di eliminare i fumi, il calore e gli odori prodotti dall'attività di ristorazione svolta in un ristorante posto a piano terra.
Il tribunale ordinava alla G. l'immediata rimozione della canna fumaria e la sua collocazione in altro sito, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di distanze.
G. soccombeva in sede di reclamo, e nel successivo giudizio di merito, promosso dalle attrici anche al fine di ottenere un risarcimento dei danni patiti per la violazione della prescrizione di cui all'art. 844 c.c.il giudice, in accoglimento delle domande attoree, confermava la condanna alla rimozione della canna fumaria e disponeva la condanna della convenuta G. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale in favore di ognuno dei richiedenti.
La decisione veniva confermata in appello; G ricorre quindi in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale in re ipsa, in assenza della dimostrazione di un danno attuale e concreto effettivamente patito dagli istanti.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in punto di accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale osserva quanto segue:
in materia di danno non patrimoniale da immissioni, questa Corte ha di recente affermato che (Cass. S.U. n. 2611/2017) “l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorchè siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonchè tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni”;
il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte dalla condotta della convenuta, lungi dal ristorare un danno in re ipsa, costituisce il frutto di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti in danno dei convenuti, che hanno visto in tal modo gravemente compromesse le abitudini di vita quotidiana, disagi che, come detto, giustificano la risarcibilità del danno subito ex art. 2059 c.c..