Con due sentenze emesse a distanza di un giorno l’una dall’altra, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione si è occupata nuovamente della questione relativa al rito da applicare e quella dell’individuazione del giudice territorialmente competente a decidere nelle controversie tra cliente ed avvocato per il compenso professionale spettante a quest’ultimo, affermando che il rito è quello di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, anche nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto l’an della pretesa, e il Giudice territorialmente competente a decidere è quello del domicilio del debitore, se il compenso non è stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico.
Rito da applicare: sentenza n. 26778/2018 del 23 ottobre 2018
Nella vicenda esaminata con la suddetta decisione, un cliente proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da due avvocati nei suoi confronti per il pagamento dei compensi professionali a questi spettanti per le prestazioni svolte in favore del suddetto cliente. L’opposizione veniva proposta con ricorso. Il cliente contestava la richiesta di pagamento deducendo:
di non dovere nulla;
che il giudizio era stato proposto al fine di rimediare ad un errore dei professionisti;
in subordine di essere tenuto a pagare un importo minore rispetto a quello richiesto.
L’opposizione veniva dichiarata inammissibile per tardività. Secondo il Tribunale, l’opposizione andava introdotta con il rito ordinario e quindi con atto di citazione avendo l’opponente contestato l’an della pretesa. Pertanto, poichè l’opposizione era stata introdotta con ricorso questo doveva essere notificato e non solo depositato nel termine indicato nel decreto. Cosa non avvenuta nel caso di specie.
La decisione del Tribunale veniva impugnata dall’originario opponente con ricorso per Cassazione con il quale deduceva, fra l’altro, la violazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, oltre che degli articoli 645, 647 e 702 bis c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto applicabile il giudizio ordinario.
Secondo i Giudici di legittimità, come già statuito in altri arresti, le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato (oggi compensi) nei confronti del proprio cliente devono essere trattate con la procedura prevista dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa.
Inoltre, le Sezioni Unite con la sentenza n. 4485/2018 hanno affermato che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, la controversia di cui all’articolo 28 della legge n. 794 de 1942, come sostituto dal suddetto decreto legislativo, può essere introdotta :
Con il ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis codice di procedura civile, che da luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli articoli 3,4 e 14 del decreto legislativo n. 150/2011;
Oppure con il ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 segg c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’articolo 702 bis e segg c.p.c., integrato dalla suddetta disciplina speciale e con applicazione degli art. 648, 649,653 e 654 cpc;
Non è possibile procedere con l’azione con il rito ordinario di cognizione e con il procedimento sommario codicistico disciplinato esclusivamente dagli articoli 702 bis e segg c.p.c.;
Sia nel caso in cui la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato venga introdotta ai sensi dell’articolo 702 bis cpc o con il ricorso per decreto ingiuntivo ed il cliente formuli contestazioni relative all’esistenza del rapporto o in genere all’an debeatur resta soggetta al rito di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, salvo il caso in cui il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda.
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo hanno cassato la decisone del Tribunale e rinviato a quest’ultimo in diversa composizione il quale dovrà riesaminare la questione.
Giudice territorialmente competente:sentenza n. 26985/2018 del 24 ottobre 2018
Nella vicenda esaminata con la suddetta sentenza, un avvocato conveniva due clienti innanzi al Giudice di Pace al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al pagamento del proprio compenso professionale per l’assistenza svolta il loro favore. Nel costituirsi nel giudizio, i clienti convenuti eccepivano, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice del territorio dove il mandato era stato conferito ed era stato espletato il mandato.
Il Giudice di Pace adito accoglieva parzialmente la domanda del legale.
La sentenza di primo grado veniva riformata dal Tribunale, in sede di gravame promosso dai clienti del legale, che rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale del professionista con conseguente condanna dei clienti al pagamento dell’integrale somma richiesta in primo grado. Sul ricorso promosso dai clienti del legale avverso la sentenza del Tribunale, gli Ermellini hanno accolto il gravame e dichiarato la competenza territoriale del Giudice di Pace del circondario del domicilio dei clienti evidenziando che, secondo quando affermato in modo quasi monolitico dagli stessi giudici di legittimità, l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico, va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’articolo 1182, comma 4, codice civile, trattandosi di credito non liquido, poichè il titolo non determina ne’ il suo ammontare ne’ stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al Giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell’obbligazione.
Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’articolo 1182, comma 3, codice civile sono -agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” -esclusivamente quelle liquide, dalle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal Giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, c.p.c.
Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018
Cassazione civile sentenza n.26985/2018