Relata di notifica con nome del destinatario errato: quando la notifica è valida

Relata di notifica con nome del destinatario errato: quando la notifica è valida

Con l’ordinanza n. 26260/2018, pubblicata il 18 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla validità o meno della notifica di un atto nel caso in cui nella relata il nome di battesimo del destinatario viene erroneamente indicato.

Martedi 30 Ottobre 2018

Secondo i Giudici di Piazza Cavour non deve ritenersi nulla la notifica tutte le volte in cui, nonostante l’errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario dell’atto. In altri termini, l’errore del nome di battesimo del destinatario dell’atto rileva solo quando esso abbia determinato un’incertezza assoluta su quest’ultimo.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dalla notifica del ricorso per Cassazione al domicilio della controparte presso il legale domiciliatario nel giudizio di appello. Nella relazione di notifica del ricorso, il ricorrente aveva indicato il nome di battesimo del suddetto legale in modo errato. Più precisamente era stato indicato il nome Livia anzichè Lia.

La notifica veniva rifiutata dal legale destinatario stante l’errore nel nome di battesimo di quest’ultimo e non veniva svolta nessuna attività difensiva.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione nel verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rilevato in via preliminare l’errore nella relata di notifica del ricorso del nome di battesimo del legale destinatario della notifica e stante il rifiuto da parte di quest’ultimo ha ritenuto la stessa perfezionata ai sensi del secondo comma dell’articolo 138 c.p.c, essendo il suddetto legale l’effettivo destinatario e il nome di battesimo errato, indicato nella relata di notifica, non creava nessun equivoco, anche alla luce della corretta identificazione dell’indirizzo dello studio e pertanto non incideva sulla validità del procedimento notificatorio.

Secondo gli Ermellini, “nel caso di notifiche effettuate al difensore, l’erronea indicazione del prenome di questi non è causa di nullità della notificazione se, nonostante l’errore, debba escludersi qualsiasi possibilità di equivoco circa l’effettivo destinatario” (Cfr. Cass. Sentenza n. 1987/2014 del 29/01/2014).

In altri termini, come sostenuto dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti, non può incidere sulla validità della notifica “l’incertezza sull’identità di colui cui la notifica è diretta se non quando sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione” (Cass. n. 1079 del 22 gennaio 2004 e n. 1079 del 21/01/2014).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 26260 del 18/10/2018

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