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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5917/2017 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI n.58, presso lo studio dell'avvocato BARBARA MORABITO, rappresentato e difende dall'avvocato FRANCESCO PIRARI;
- ricorrente -
contro
AGENZIA IMMOBILIARE MILLE E UNA CASA DI M.M.D., P.R., STILE CASA OLBIA S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 630/2016 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 09/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
B.G. chiede la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari ha rigettato il gravame da lui proposto avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda della sig.ra M.M.D., titolare dell'Agenzia immobiliare Mille e una casa, di pagamento della provvigione per l'attività di mediazione dalla stessa svolta nell'operazione di compravendita immobiliare intercorsa tra i sigg.ri B. e P..
La corte distrettuale ha disatteso la doglianza dell'odierno ricorrente secondo cui la sig.ra M. non avrebbe svolto un'attività di mediazione ma avrebbe operato in forza di un rapporto di mandato con il venditore sig. P., con la conseguenza che solo quest'ultimo sarebbe stato obbligato al pagamento di un compenso per l'attività dalla stessa svolta. Secondo il giudice di appello la mancata presenza nei fascicoli del secondo grado di giudizio del contratto intercorso tra l'agenzia immobiliare e il sig. P. - dipendente dalla mancata produzione, da parte dell'appellata sig.ra M., del fascicolo di parte di primo grado in cui esso era inserito - impediva l' esame del documento e, quindi, di valutare se le pattuizioni intercorse tra le parti implicassero o meno l'applicazione dei principi richiamati dall'appellante. La corte di appello, inoltre, rigettava anche il motivo di appello sulla condanna dei sigg.ri B. e P. al pagamento delle spese sostenute dalla sig.ra M. per l'assistenza legale stragiudiziale ricevuta ante litem, rilevando che "non può di certo dubitarsi che una pretesa creditoria possa - essendo risultate vane le bonarie richieste essere avanzata col ministero di un legale". ...
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