Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente -
Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19112/2013 proposto da:
D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato VITO CASTRONUOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ALDINIO;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di SALERNO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
EQUITALIA BASILICATA S.p.A., già S.E.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 162/2012 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.
Rilevato che:
1. Il tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ha rigettato l'appello proposto da D.V.G. nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a..
1.1. Nell'esaminare l'appello, il giudice monocratico del tribunale lo ha rigettato sull'argomento che, essendo stata fondata l'opposizione a cartella sulla sola deduzione dell'essere mancata la regolare notifica dell'atto sanzionatorio presupposto, non essendo formulata alcuna altra doglianza avverso quest'ultimo la cartella non poteva essere annullata. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter