Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018

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Venerdi 2 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19112/2013 proposto da:

D.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato VITO CASTRONUOVO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE ALDINIO;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA di SALERNO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro

EQUITALIA BASILICATA S.p.A., già S.E.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

avverso la sentenza n. 162/2012 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, adito su impugnazione avverso pronuncia del giudice di pace di Lagonegro concernente opposizione, nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso cartella esattoriale fondata sulla presunta inesistenza o nullità della notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada, con sentenza depositata in data 08/05/2012 ha rigettato l'appello proposto da D.V.G. nei confronti della prefettura di Salerno e di Equitalia Basilicata s.p.a..

1.1. Nell'esaminare l'appello, il giudice monocratico del tribunale lo ha rigettato sull'argomento che, essendo stata fondata l'opposizione a cartella sulla sola deduzione dell'essere mancata la regolare notifica dell'atto sanzionatorio presupposto, non essendo formulata alcuna altra doglianza avverso quest'ultimo la cartella non poteva essere annullata. ...

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