La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14483 del 26 maggio 2021 ha cassato la sentenza del tribunale che non ha provveduto a liquidare il compenso dell'avvocato per le fasi della trattazione e della decisione.
Venerdi 28 Maggio 2021 |
Il caso: Il tribunale accoglieva l'appello che Tizio aveva proposto nei confronti della sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo l'opposizione proposta dallo stesso avverso il verbale di contestazione di violazione del codice della strada, aveva, tuttavia, compensato le spese di lite, e quindi stabiliva, in riforma della sentenza appellata, che le spese di lite, tanto per il primo, quanto per il secondo grado, dovevano essere poste a carico del Comune di Trieste; il tribunale, però, riteneva che le spese del primo grado di giudizio dovessero essere determinate alla luce dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, nei limiti della fase di studio ed introduttiva, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria ed in mancanza di una vera e propria fase decisionale,vista l'adesione del Comune alla domanda del ricorrente.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando in particolare la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, omettendo di spiegare quale fosse lo scaglione adottato e l'importo liquidato per ogni fase del procedimento, aveva provveduto ad una liquidazione globale delle spese di lite del giudizio senza, tuttavia, liquidare né le spese di lite della fase istruttoria/di trattazione del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello, né le spese della fase decisoria del giudizio di primo grado, le quali, invece, costituiscono fasi ineludibili del processo.
Per gli Ermellini il motivo è fondato; sul punto osservano che:
a) non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale, per cui il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scosta mento apprezzabile dai parametri medi;
b) tuttavia, resta ferma la necessità che il giudice proceda alla liquidazione di tutte le prestazioni che, in base alle fasi indicate nell'art. 4 del d. m. n. 55 e secondo gli scaglioni esposti nelle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55, l'avvocato abbia effettivamente reso nel giudizio, dandone specificamente conto in motivazione;
c) nel caso in esame, il tribunale erroneamente non ha provveduto alla liquidazione delle prestazioni che in primo grado hanno riguardato la fase della trattazione (che è, in ogni caso, ineludibile: Cass. n. 21743 del 2019) e quella della decisione (che comprende prestazioni senz'altro rese, come la precisazione delle conclusioni) della causa (a nulla, a quest'ultimo fine, potendo rilevare l'adesione della controparte alla domanda proposta).