In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32363/2022 .
Lunedi 7 Novembre 2022 |
Il caso: Tizia ricorre in Cassazione avverso la sentenza della CTR Campania, la quale, nell'accogliere l'appello proposto dalla contribuente in punto di spese di lite, aveva condannato l'Agenzia delle entrate-riscossione al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di merito, liquidandole immotivatamente- anche rispetto alle note spese depositate- nella complessiva somma di euro 300,00 per il giudizio di primo grado e di euro 350,00 per il grado di appello, al di sotto dei valori minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (che avuto riguardo allo scaglione di riferimento da euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, per il primo grado ammontavano a euro 951,00, incluse le spese vive documentate di euro 73,00 e per il secondo grado a euro 1.258,00 incluse le spese vive documentate di euro 30,00) ledendo il decoro professionale dell'avvocato ex art. 2233, comma 2, c.c..
Per la Cassazione la censura è fondata; sul punto osserva quanto segue:
a) nella specie, l'importo dei compensi professionali liquidati dalla CTR con riferimento al primo (euro 300,00) e al secondo grado di giudizio (euro 350,00) risulta certamente inferiore al totale del minimo tabellare, avuto riguardo ai parametri tariffari contemplati dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (fino a euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell'affare (art. 4, cit.);
b) il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione;
c) peraltro, in tema di spese giudiziali, vige in principio per cui il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese;
d) nel caso in esame, con la liquidazione disposta dalla CTR nella complessiva somma di euro 300,00, per il giudizio di primo grado, e di euro 350,00, per il grado di appello, invece, è stata operata senza dare alcuna adeguata motivazione una determinazione globale delle spese e dei compensi, questi ultimi in misura inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 D.M. 55/2014.
Cassazione civile ordinanza n.32363 2022