Con l’ordinanza 32191, pubblicata il 2 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di rinnovo della notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice nel caso venga rilevato il mancato rispetto del termine a comparire.
Lunedi 7 Novembre 2022 |
IL CASO: Una società cooperativa alla quale era stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di una consistente somma di denaro proponeva opposizione che veniva accolta dal Tribunale il quale dichiarava improcedibile la domanda monitoria e revocava l’ingiunzione.
La sentenza di primo grado veniva appellata dalla originaria creditrice, rimasta contumace nel giudizio innanzi al Tribunale, la quale eccepiva, fra l’altro, la nullità dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto nello stesso era stato indicato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, la mancata rinnovazione della notifica dello stesso e la mancata sanatoria per effetto della mancata costituzione dell’appellante.
Il gravame veniva rigettato dalla Corte di Appello la quale nel dichiararlo improcedibile riteneva infondata l’eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo formulata dall’appellante.
Sul punto, i giudici della Corte territoriale, dopo aver evidenziato che “la rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, comma 1°, c.p.c., consiste nella reiterazione di un atto destinato a sovrapporsi a quello già posto in essere, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico, e che, ai fini della sussistenza della rinnovazione, è, pertanto, necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione”, hanno ritenuto che ai fini della validità del rinnovo della notifica è sufficiente ad integrare il rispetto dell'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291, comma 1°, c.p.c., la trasmissione dell'originario atto di citazione, in sé perfetto e completo, unitamente al verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza del giudice in cui si dispone la predetta rinnovazione.
Poiché nel caso esaminato, la rinnovazione era stata eseguita mediante l’allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con annesso verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica, la stessa veniva ritenuta, dai giudici di appello, idonea a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria creditrice la quale deduceva, fra i vari motivi, la violazione o la falsa applicazione degli artt. 164, comma 2°, e 291 c.p.c., per aver la Corte di Appello ritenuto che, a fronte della nullità dell'atto di citazione per il mancato rispetto del termine minimo a comparire previsto dall'art. 163 bis, comma 1°, c.p.c., pur se ridotto alla metà, la rinnovazione dell'atto di citazione era stata correttamente eseguita mediante l'allegazione della copia conforme del precedente atto di citazione con l'annesso verbale di udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica, senza considerare che, in realtà, la rinnovazione dell'atto di citazione nullo per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore rispetto a quello minimo di legge, non può essere validamente effettuata rinotificando, come aveva fatto l’originaria opponente, la copia della stessa citazione nulla unitamente al verbale di udienza nel corso della quale è stata disposta la rinnovazione.
Secondo la ricorrente in Cassazione, invece, il rinnovo doveva essere eseguito, necessariamente, come prescrive l'art. 164, comma 2°, c.p.c., con la redazione di un nuovo atto di citazione, tanto più che l'atto notificato era privo di alcuni elementi essenziali, come la vocatio in ius per la nuova udienza, la sottoscrizione del difensore e l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 c.p.c.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:
come già affermato in altri arresti giurisprudenziali, nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, trattandosi di atto che manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte che non è ancora formalmente assistita da un difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto;
nel caso in cui, invece, l'atto introduttivo del giudizio è notificato, come si verifica con l’opposizione al decreto ingiuntivo, ad una parte che, avendo proposto la domanda monitoria, è necessariamente munita di difensore, come si evince dal combinato disposto degli artt. 638 e 645, comma 1°, c.p.c risulta evidente come, in tale ipotesi non sussiste alcuna necessità di tutelare la parte che riceve l'atto.
pertanto, la rinnovazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per aver indicato un termine a comparire inferiore a quello prescritto dalla legge (artt. 645, comma 1°, 163 n. 7, 163 bis e 164, comma 10, c.p.c.), può essere validamente eseguita, con la notificazione della copia conforme del precedente atto di citazione, contenente l'invito a costituirsi nei termini e l'avvertimento prescritto dagli artt. 163 n. 7 e 164, comma 1°, c.p.c., con annesso il verbale d'udienza contenente l'ordine del giudice di rinnovazione della notifica, trattandosi di atto che, in quanto notificato direttamente al difensore della creditrice è senz'altro idoneo, a soddisfare i requisiti della rinnovazione della notificazione nulla.
Com’è noto, hanno concluso gli Ermellini:
1. l'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 638 c.p.c., pur rilevando solo nella procedura monitoria, estende la sua efficacia fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, comma 1°, c.p.c., la notificazione dell'eventuale atto d'opposizione (cfr. Cass. n. 28939 del 2021);
2. la procura rilasciata al difensore a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione (Cass.n. 13258 del 2006).
Cassazione civile ordinanza n.32191 2022