La Seconda Sezione Penale dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 41540/2022 si pronuncia in merito alle conseguenze connesse alla celebrazione dell'udienza dibattimentale in orario ampiamente precedente a quello fissato.
Martedi 8 Novembre 2022 |
Il caso: Mevia, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha condannato l'imputata alla pena di euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. peno 2.
La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma l, lett. c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 178 cod. proc. Pen. nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione dell'orario di trattazione dell'udienza tenuta dal giudice di primo grado in data 3 dicembre 2020:
- la difesa l'imputata non è stata messa in grado di partecipare all'udienza dibattimentale del 3 dicembre 2020 in quanto la stessa è stata trattata dalle ore 10.35 alle ore 10.40 invece che alle ore 12.30 come indicato sul sito web del Tribunale di Napoli e dal verbale della precedente udienza di trattazione;
- il mancato rispetto dell'orario di trattazione ha impedito all'imputata di nominare un difensore di fiducia e di chiedere di esser sottoposta ad esame.
Per gli Ermellini la censura è fondata: sul punto osservano che:
a) dalla lettura degli atti emerge che l'orario di trattazione di udienza era fissato alle 12.30 e che il giudice di primo grado ha trattato il processo in orario ampiamente precedente, giustificando tale anticipazione in considerazione dell'assenza alle precedenti udienze del difensore di ufficio dell'imputata e della presenza del legale nominato ex art. 97 comma 4, cod. proc. Pen. alla precedente udienza di trattazione;
b) la suddetta motivazione è priva di fondamento giuridico e del tutto inidonea a giustificare l'anticipazione dell'orario di trattazione in assenza dell'imputata e del suo difensore di ufficio;
c) l'indebita anticipazione dell'orario di trattazione ha impedito all'imputata di partecipare all'udienza del 3 dicembre 2020 e di esercitare il proprio diritto di difesa con conseguente violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.: infatti l'anticipazione dell'orario di trattazione ha impedito a Mevia di partecipare all'udienza ed in tale sede procedere alla nomina di un difensore di fiducia ovvero di esercitare in concreto i propri diritti di difesa chiedendo di rendere dichiarazioni spontanee.