Con l’ordinanza n. 5405/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento di una delle parti.
Martedi 22 Febbraio 2022 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte, parte dal giudizio promosso da una società e dai suoi fideiussori i quali convenivano innanzi al Tribunale una banca chiedendo che venisse dichiarata la parziale nullità di un contratto di apertura di credito con la conseguente determinazione del saldo attivo del conto, la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali e che venissero rideterminati i saldi dovuti in favore dell’istituto bancario convenuto.
La domanda attore veniva accolta dal Tribunale.
L’appello avverso la sentenza di primo grado promosso dalla banca veniva dichiarato improcedibile dalla Corte territoriale per aver l’istituto bancario provveduto tardivamente alla riassunzione del giudizio che era stato interrotto nelle more a seguito dell’intervenuto fallimento della società originaria attrice.
Secondo i giudici di appello la banca avrebbe dovuto procedere alla riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. decorrente dalla data in cui era venuta a conoscenza dell’intervenuto fallimento coincidente con la ricezione della comunicazione ex art. 92 della legge fallimentare inviatale dal curatore. Nel caso di specie la banca aveva provveduto alla riassunzione diverso tempo dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dalla Banca avverso la sentenza di secondo grado lo ha ritenuto fondato con rinvio alla Corte di Appello di provenienza per un nuovo esame, ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12154 del 7 maggio 2021, secondo il quale:
1. con l’apertura del fallimento il processo è automaticamente interrotto ai sensi del terzo comma dell’art. 43 della legge fallimentare;
2. al fine di evitare gli effetti dell’estinzione di cui all’art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare, per le domande di credito il termine per la riassunzione e prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione è portata a conoscenza di ciascuna parte;
3. nel caso in cui la suddetta dichiarazione non è già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi del comma 2 dell’art. 176 c.p.c., la stessa va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall’ufficio giudiziario.