Si segnala la sentenza resa dal Giudice di Pace di Bari in data 19/06/2018 che ha deciso per l'annullamento del verbale di accertamento nel quale non era stato individuato correttamente dagli agenti di polizia il luogo della infrazione.
Il caso: Tizio proponeva opposizione avverto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 158/1/5 c.d.s. per aver parcheggiato l'autovettura in corrispondenza delle strisce pedonali; il ricorrente eccepiva la mancata indicazione di tutti gli elementi essenziali del verbale e in particolare rilevava la erroneità della indicazione del luogo della presunta infrazione, in quanto gli agenti della Polizia Municipale avevano indicato nel verbale il civico n. 161 quale luogo della infrazione, davanti al quale però non esisteva alcun attraversamento pedonale.
Il GdP, esaminati gli atti di causa, accoglie l'opposizione sulla base della seguente motivazione:
a) ai sensi dell'art. 201 cds se la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale deve contenere gli estremi precisi o dettagliati della violazione e i motivi che hanno reso impossibile la contravvenzione immediata e ai sensi dell'art. 383 Reg. Att. c.d.s il verbale deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del giorno, dell'ora e della località della infrazione;
b) nel caso di specie il verbale è carente di uno degli elementi costitutivi, come l'indicazione del luogo della commessa infrazione, che risulta errato (dall'esame della documentazione fotografica agli atti, in corrispondenza del civico n. 161 non vi sono strisce pedonali);
c) l’erroneità della indicazione del civico che non può considerarsi una mera irregolarità formale, in quanto l’individuazione del luogo della commessa infrazione, è elemento costitutivo dell’infrazione stessa, dal momento che la condotta così come è stata contestata al ricorrente, è sanzionabile soltanto in relazione al luogo in cui proprio l’esistenza della segnaletica concretizza la violazione.
Esito: accoglimento dell'opposizione con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio
GdP Bari sentenza del 19/06/2018