Con l’ordinanza 29903/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità o meno da parte del giudice, nell’ambito di un giudizio di divisione, di derogare al criterio preferenziale stabilito dall’art. 720 del Codice Civile che prevede l’assegnazione del bene non comodamente divisibile al comproprietario che abbia la quota maggioritaria.
Mercoledi 3 Novembre 2021 |
IL CASO: La vertenza esaminata riguarda un giudizio di divisione di un’area di sedime che, dopo due consulenze tecniche d’ufficio, il Tribunale aveva assegnato interamente al proprietario che aveva la quota maggiore. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello. La sentenza emessa da quest’ultima veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione la quale chiedeva al giudice di merito di verificare l’utilizzabilità delle aree oggetto della divisione, tenendo conto degli spazi da destinare inderogabilmente a parcheggio.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello disponeva lo scioglimento della comunione, attribuendo al comunista con la quota minore l’intera area, dietro il versamento di un conguaglio.
La questione veniva, pertanto, rimessa, nuovamente, all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promosso dal comunista che deteneva la quota maggioritaria del bene oggetto della divisione il quale nel contestare la decisione della Corte di Appello, evidenziava che , pur avendo, quest’ultima, accertato che l’assegnatario disponeva di una quota di proprietà minore, aveva comunque reputato che l’immobile andasse a lui assegnato e che la “maggiore caratura millesimale” del ricorrente, “non corrispondeva a un maggior valore di trasformazione del bene”.
LA DECISIONE: I giudici della Cassazione hanno ritenuto il ricorso infondato e nel rigettarlo hanno osservato che l’articolo 720 del codice civile non impone l'assegnazione del bene non comodamente divisibile al quotista maggioritario, ma la configura come un’ipotesi che può essere motivatamente disattesa, in quanto il giudice ha il potere discrezionale di derogare il criterio indicato, della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, come avvenuto nel caso in esame.