Il diritto di abitazione del coniuge superstite nel giudizio di divisione

Il diritto di abitazione del coniuge superstite nel giudizio di divisione
Mercoledi 22 Aprile 2020

Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 540 del codice di procedura civile, al momento della morte di uno dei coniugi al coniuge superstite è riconosciuto il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare oltre all’uso dei mobili che la corredano, a condizione che essa sia di proprietà del coniuge defunto o in comunione. Tale diritto è riconosciuto anche in presenza di altri chiamati all’eredità.

Nel caso in cui si dovesse arrivare allo scioglimento giudiziale della comunione dei beni ereditari con gli altri gli altri chiamati all’eredità, il coniuge superstite ha la preferenza nell’assegnazione della casa familiare?

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4889/2020, pubblicata il 24/02/2020.

IL CASO: La vicenda trae origine dall’appello promosso dal coniuge superstite avverso la sentenza del Tribunale emessa nell’ambito del giudizio di divisione della comunione ereditaria. L’appellante censurava la decisione di primo grado in quanto, nel disporre la divisione, il giudicante non aveva tenuto conto della circostanza che su un immobile facente parte della comunione ereditaria essa, in qualità di coniuge del defunto, era titolare del diritto di abitazione.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello.

Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria appellante la quale, fra l’altro, denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1022 del codice civile secondo il quale “Chi al diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”, per non aver il giudice di appello tenuto conto dell’esistenza del suo diritto di abitazione su uno dei cespiti oggetto della divisione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che nell’ambito del giudizio di divisione non costituisce criterio di preferenza ai fini dell’eventuale attribuzione l’esistenza del diritto di abitazione di uno dei condividenti su uno dei beni comuni spettante al coniuge superstite ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.p.c.

Pertanto, secondo gli Ermellini, il giudizio di divisione si potrà concludere con l’attribuzione del bene ad altro condividente, fermo restando il diritto di abitazione, sempre che già gravasse sulla cosa prima della divisione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4889/2020

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