Il giudice deve liquidare all'avvocato, quale difensore d'ufficio, anche le spese sopportate per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 40073 del 15 dicembre 2021.
Venerdi 17 Dicembre 2021 |
Il caso: L'Avv. L.R. proponeva, con ricorso, opposizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n.115/2002 avverso il provvedimento di diniego dell'istanza di liquidazione di compensi ritenuti spettantile quale difensore d'ufficio di S.M. in un procedimento penale, con specifico riferimento a quelli da ricondursi all'entità delle spese sopportate per l'infruttuoso recupero dei crediti professionali.
Il Presidente del Tribunale accoglieva l'opposizione sostenendo che il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle spese relative in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione.
Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione, deducendo l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 116 del d.P.R. 115/2011 come operata nell'ordinanza impugnata, poiché: "il riferimento congiunto a"onorario e spese" in essa contenuto ed il richiamo, quanto a misura e modalità, all'art.82, avrebbero dovuto imporre di ritenere che la disciplina della liquidazione riguarda i soli onorari e spese maturati nel procedimento penale in cui il difensore ha prestato il suo ufficio e non anche l'onorario e le "spese" relativi alle procedure inutilmente esperite per il recupero dei crediti professionali".
Per la Suprema Corte la censura è manifestamente infondata:
1) è da ritenersi consolidato il principio secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine;
2) tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 d.P.IR. n. 115/2002 e con la sua stessa "ratio", poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato;
3) risulterebbe infatti iniquo accollare l'onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali dovuti e riconosciuti al professionista legale, dovendosi, perciò, considerare rientranti nell'ambito di quelle che l'Erario è tenuto a rimborsare a seguito dell'emissione del decreto di pagamento da parte del giudice competente.
Cassazione civile ordinanza n.40073 2021