Con la sentenza n. 7067/2018, pubblicata il 21 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla prova che deve fornire il difensore d’ufficio di un imputato al fine di vedersi riconoscere, da parte dell’autorità giudiziaria, il diritto al pagamento dei propri compensi professionali da porsi a carico dell’erario.
Secondo i giudici di legittimità è sufficiente che il legale provi di aver tentato il recupero del credito con il pignoramento mobiliare nei confronti del proprio assistito con esito negativo.
IL CASO: Un avvocato dopo aver difeso, quale difensore d’ufficio, un imputato nell’ambito di un procedimento penale, al fine di ottenere il pagamento dei propri compensi professionali, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito che non veniva opposto, diventando così definitivamente esecutivo.
Pertanto procedeva con la notifica dell’atto di precetto e con il tentativo di pignoramento mobiliare che aveva esito negativo.
Pertanto, il legale depositava istanza per il riconoscimento dei propri compensi professionali da porsi a carico dello Stato. L’istanza veniva rigettata dal GIP del Tribunale.
Avverso il decreto di rigetto il legale proponeva opposizione che veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva non sufficiente ai fini della prova di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito il solo tentativo di pignoramento mobiliare con esito negativo ed osservava che l’istanza di liquidazione dei compensi sarebbe potuta essere depositata ed accolta solo dopo che dalle varie indagini sul conto dell’assistito (visure presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, visure al PRA e la richiesta di informazioni all’Ufficio del lavoro), fosse risultato che il soggetto non era proprietario di immobili e non fossero note sue ragioni di credito aggredibili con il pignoramento presso terzi.
Il legale soccombente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 116 e 82.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha osservato che:
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato "quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali";
ai fini del riconoscimento della liquidazione dei compensi professionali da porsi a carico dello Stato il difensore d'ufficio dell'imputato deve dare dunque prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito per le vie ordinarie, fino ad eventuali pignoramenti;
il decreto ingiuntivo non opposto, l'intimazione del successivo atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo, costituente atto procedurale di incisiva rilevanza, rappresentano fatti dimostrativi dell'infruttuoso esperimento, da parte del difensore d'ufficio, delle procedure volte al recupero dei crediti professionali nei confronti dell'assistito (Cass. pen., Sez. 4^, 2 aprile 2008-21 maggio 2008, n. 20373);
Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di competenza in persona di un diverso magistrato che dovrà riesaminare la questione sulla scorta di quanto statuito dai Giudici di legittimità.
Normativa di riferimento: articolo 82 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115: onorario e spese del difensore
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Articolo 116 D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115: Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio.
Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 7067 del 21/03/2018