In caso di estinzione del reato in conseguenza dell'esito positivo della messa in prova il Prefetto deve restituire il veicolo al proprietario.
Venerdi 17 Dicembre 2021 |
Così ha deciso la Corte di cassazione nell'ordinnaza n. 36399/2021.
Il caso: Tizio propone ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell'appello proposto dalla locale Prefettura, aveva respinto le opposizioni da lui proposte avverso le ordinanze che disponevano la confisca dell'autocarro e la revoca della sua patente di guida a seguito della sentenza del g.i.p. del Tribunale, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. C e comma 2 bis codice della strada perché estinto per esito positivo della messa in prova.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere l'impugnazione, nel merito richiama quanto segue:
a) la sentenza n. 75 del 7. 4. 2020 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 224 ter, comma 6, codice della strada, nella parte in cui prevede che, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa in prova, il Prefetto verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto;
b) infatti, la pronuncia estintiva del reato per esito positivo della messa in prova deve ritenersi assimilabile nella sua consistenza materiale a quella di estinzione del reato per positivo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 186, comma 9, codice della strada, nella cui ipotesi la legge prevede la revoca della confisca del veicolo sequestrato.