Mediazione delegata: il termine fissato dal giudice non e’ perentorio.

Mediazione delegata: il termine fissato dal giudice non e’ perentorio.

Con la sentenza n. 40035/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quando si considera rispettata la condizione di procedibilità per l'instaurazione della mediazione delegata (quella che non è imposta dalla legge ma che viene disposta dal Giudice nel corso del giudizio) e sulla natura del termine fissato con il provvedimento del giudice.

Lunedi 20 Dicembre 2021

Come evidenziato dagli stessi giudici di legittimità, la questione trattata ha dato origine a contrasti all’interno della giurisprudenza di merito e della dottrina. Infatti, secondo alcuni il suddetto termine ha natura ordinataria, mentre secondo altri ha natura perentoria. Secondo, invece, un terzo orientamento non si tratta di un termine endoprocessuale e, pertanto, non si applica quanto statuito dall’art. 152 c.p.c. In dottrina, la soluzione prevalente è quella che l'inutile decorso del termine dei quindici giorni per l'attivazione della mediazione non determina l'improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui il procedimento sia stato, comunque, attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento da parte dell’opponente di alcune fatture in favore della opposta. Nel proporre l'opposizione l'ingiunta disconosceva il documento depositato dalla controparte relativo ad un presunto suo riconoscimento del debito. Nel corso del giudizio veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio e la mediazione delegata con contestuale assegnazione del termine di 15 giorni per procedere in tal senso decorrenti dal deposito dell’elaborato peritale. Il termine concesso dal Giudice per l’introduzione del procedimento di mediazione non veniva rispettato dalla parte onerata e l’opposizione veniva dichiarata improcedibile con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame interposto dalla opponente, lo rigettava confermando, quindi, la decisione di primo grado.

Pertanto, l'opponente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito sottoponeva la questione all'esame della Corte di Cassazione, ritenendo, fra vari motivi del gravame, l'erroneità della decisione della Corte di Appello per aver affermato la perentorietà del termine assegnato per l'instaurazione della mediazione. In altri termini, l'opponente contestava il fatto che i giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto il termine previsto dal secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2020, quale termine endoprocessuale mentre, in realtà, ad esso non si applicherebbe la disciplina prevista dall'art. 152 c.p.c. e l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione vale a sanare la sua eventuale tardività. Nel caso di specie la mediazione si era svolta entro la data della nuova udienza fissata dal Giudice con il provvedimento che ne aveva disposto l’introduzione e oltre il termine di quindici giorni fissato con il suddetto provvedimento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici di merito accogliendo il ricorso proposto dall’opponente con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo esame che dovrà tener conto del principio di diritto affermato dagli Ermellini secondo il quale: “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”.

Secondo gli Ermellini, in assenza di una espressa disposizione legislativa, il termine fissato dal Giudice per l’esperimento del procedimento di mediazione non è da considerarsi perentorio e di conseguenza il mancato rispetto non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale, ma quello che rileva a tal fine è l’effettivo svolgimento del procedimento entro la data dell’udienza successiva a quella in cui il Giudice ha disposto la mediazione.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.40035 2021

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