Nell'ordinanza n. 21970 del 12 ottobre 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della risarcibilità del danno morale anche in mancanza di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento.
Mercoledi 21 Ottobre 2020 |
Il caso: Tizia e Caia convenivano davanti al Tribunale di Vibo Valentia, Sempronio per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale nel quale erano rimaste coinvolte in quanto terze trasportate su un veicolo condotto da Mevio: l'incidente si verificava a causa di Sempronio, che alla guida di un autocarro aveva invaso la propria corsia di marcia collidendo inevitabilmente con l'autovettura condotta da Mevio.
All'esito di detta istruttoria il Tribunale dichiarava l'esclusiva responsabilita' del sinistro in capo a Sempronio e, ritenuta satisfattiva la somma gia' riconosciuta in favore di Tizia, condannava Sempronio e la sua compagnia di assicurazione a pagare in favore degli eredi di Caia, nel frattempo deceduta, la somma di Euro 428,80, oltre interessi e spese.
La Corte d'Appello di Catanzaro, adita dagli attori, rigettava l'appello ritenendo che la sentenza di primo grado fosse adeguatamente motivata con riguardo al calcolo dell'invalidita' temporanea e del danno biologico; confermava il rigetto della domanda di danno morale in assenza di specifica prova sul punto e condannava gli appellanti alle spese.
Gli attori ricorrono in Cassazione, deducendo l'erroneita' della sentenza d'appello ed il vizio di motivazione con riguardo tra l'altro all'omesso riconoscimento del danno morale in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento; ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata non sarebbe conforme alla ormai consolidata giurisprudenza di questa corte la quale riconosce il danno morale quale componente del danno non patrimoniale.
Per la Corte il motivo e' fondato e merita accoglimento: sul punto la Corte ribadisce che:
gli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non e' ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009, n. 37, articolo 5, lettera C ed ora articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell'individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana;
stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice di merito avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilita' del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realta' dei rapporti di convivenza ed alla gravita' delle ricadute della condotta.
Esito: accoglimento con rinvio
Cassazione civile ordinanza n. 21970 2020