Fallimento: giudice competente, sede dell'impresa e presunzione iuris tantum

Fallimento: giudice competente, sede dell'impresa e presunzione iuris tantum
Mercoledi 21 Ottobre 2020

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 9 della legge fallimentare, competente per la dichiarazione di fallimento di un imprenditore è il Tribunale dove quest’ultimo ha la sede principale dell’impresa.

Dalla lettura della suddetta disposizione si presume che la sede principale dell’impresa coincide con la sede legale. Si tratta di un presunzione iuris tantum che, quindi, può essere superata dalla prova contraria.

In altri termini, l’imprenditore può provare che il centro direzionale della sua attività si trovi in un luogo diverso da dove è ubicata la sede legale.

Con l’ordinanza 22270/2020, pubblicata il 15 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa ai criteri di individuazione del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento ai fini del superamento della presunzione della coincidenza tra la sede effettiva dell’impresa e quella legale.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, la Corte di Appello di Catania decidendo il reclamo proposto da una società avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa dal Tribunale della stessa città, dichiarava l’incompetenza territoriale di quest’ultimo in favore del Tribunale di Sondrio, dove era ubicata la sede legale della resistente. Secondo i giudici della Corte territoriale, poiché la sede legale della società fallita si trovava a Sondrio quella era la sede principale dell’impresa che determinava la competenza per territorio.

Incardinata la procedura innanzi al Tribunale di Sondrio, quest’ultimo sollevava il conflitto di competenza deducendo che, anche se la sede legale della società resistente si trovava in Sondrio, la competenza a decidere sull’istanza di fallimento spettasse al Tribunale di Catania, dove era collocato il centro amministrativo e strategico dei suoi affari, almeno fino alla data del deposito dell’istanza di fallimento.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale " in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito” (Cass. sez. 1 - Sentenza n. 16116 del 14/06/2019), ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto dichiarando la competenza del Tribunale di Catania a decidere sull’istanza di fallimento.

Secondo gli Ermellini, nel caso di specie vi erano molteplici indici probatori idonei a vincere la presunzione "iuris tantum" di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, e più precisamente:

a) la discontinuità dell’attività svolta nella sede legale;

b) la presenza di copiosa documentazione della società, e di software gestionale presso l’immobile sito in Catania;

c) l’esistenza di matricola INPS attiva aperta a Catania;

d) il domicilio in Catania del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale;

e) la sede in Catania degli studi notarili incaricati di effettuare gli atti rilevanti della società.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.22270 2020

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