Notifiche PEC e principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica

A cura della Redazione.
Notifiche PEC e principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22136 del 14 ottobre 2020, torna ad occuparsi della questione relativa al momento in cui deve ritenersi perfezionata la notifica via pec di un atto effettuata dopo le 21.00.

Martedi 20 Ottobre 2020

Il caso: La corte d'appello rigettava l'appello che la ditta A. & C. s.n.c. nonché B.S. e C.R. avevano proposto nei confronti della sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione dagli stessi a suo tempo proposta avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti su ricorso di una banca

La corte, in particolare, condivideva il giudizio del tribunale secondo il quale l'opposizione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ma oltre le ore 21, si era perfezionata, a norma degli artt. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 e 147 c.p.c., alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto.

Gli opponenti ricorrono in Cassazione, che, nel ritenere fondato il motivo di impugnazione, in merito alla notifica via pec ribadisce quanto segue:

a) l'art. 16 septies del d.l. n. 179 cit. ha aggiunto che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall'art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo;

b) però, la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, in merito alle notifiche eseguite con modalità telematiche, ha "dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta;

c) la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24, è giustificata nei confronti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le ore 21, previsto dalla prima parte dell'art. 16 septies, tramite il rinvio all'art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica;

d) pertanto, si deve applicare la regola generale di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche con la conseguenza, in particolare, che, nei confronti del mittente, la notificazione richiesta ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della I. n. 53 del 1994, si perfeziona, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24, il giorno stesso in cui è eseguita.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.22136 2020

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