Concessionario tarda a consegnare il certificato di proprieta’: puo' l'acquirente risolvere il contratto?

Concessionario tarda a consegnare il certificato di proprieta’: puo' l'acquirente risolvere il contratto?

Il ritardo da parte del concessionario nella consegna del certificato di proprietà del PRA all’acquirente di un veicolo legittima quest’ultimo alla richiesta di risoluzione del contratto di compravendita?

Martedi 12 Settembre 2017

A questa domanda ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20843/2017, depositata il 6 settembre 2017, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato la validità della vendita di un veicolo, anche qualora il suddetto certificato non venga consegnato nel termine dei sessanta giorni, non configurandosi in questo caso il grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto.

IL CASO: la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dalla richiesta di risoluzione di un contratto di compravendita di un motoveicolo formulata dall’acquirente per omessa consegna del certificato di proprietà relativo al suddetto motoveicolo. Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto. La sentenza di primo grado veniva riformata in appello. La Corte territoriale nel richiamare i principi in tema di gravità dell’inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell’economia del rapporto contrattuale, ha affermato che il ritardo nella consegna del certificato di proprietà non costituisce grave inadempimento da giustificare la risoluzione del contratto di compravendita. Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso per cassazione dall’acquirente, il quale deduceva:

  1. “la violazione dell’art. 1453 codice civile perché il termine per la consegna dei documenti relativi alla proprietà in base all’art. 94 del nuovo cds è di 60 giorni e gravava sulla convenuta l’onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni”;

  2. “la violazione dell’art. 1477 cc perché in quanto il venditore ha l’obbligo di consegnare la cosa e documenti relativi e, se, non in possesso, non si attivi in tal senso”;

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, nel rigettare il ricorso proposto dall’acquirente, ha evidenziato che:

  1. Il termine di 60 giorni previsto dalla legge per la consegna del certificato di proprietà non può considerarsi perentorio per il venditore implicando attività del PRA e l’obbligazione prevalente del venditore è quella di consegnare la cosa oggetto della compravendita;

  2. Come statuito dagli stessi giudizi di legittimità con l’ordinanza n. 2263 del 31 gennaio 2013, la richiesta al PRA degli adempimenti previsti dall’art. 94 del codice della strada (trascrizione di trasferimento del bene nonché l’emissione ed e rilascio del nuovo certificato di proprietà) costituiscono obbligo esclusivo a carico dell’acquirente.

Pertanto, anche se nella prassi la richiesta del certificato di proprietà di un veicolo al PRA viene effettuata dal concessionario, nessun inadempimento è configurabile a carico di quest’ultimo in caso di omesso o tardivo rilascio del suddetto documento non essendovi tenuto, salvo, ovviamente, altro e diverso titolo interno al rapporto con l'acquirente.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Ordinanza del 06/09/2017 n.20843

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