Cassazione civile Sez. II, Ordinanza del 06/09/2017 n.20843

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Martedi 12 Settembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22244/2013 proposto da:

C.P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4 (TEL 06.3724212), presso lo studio dell'avvocato LORENZO GIUA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

NUMEROTRE ROMA SRL, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso lo studio dell'avvocato FELICE PATRIZI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4675/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Svolgimento del processo

C.P.F. propone ricorso per cassazione contro Numerotre Roma srl (nuova denominazione della Sped triple srl), che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 11.9.2013 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 29.12.2005, pronunziando sull'appello proposto dalla odierna intimata, ha rigettato tutte le domande dell'attore in primo grado con restituzione della somma di Euro 9.000,47 oltre interessi e compensazione delle spese del doppio grado.

Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del motoveicolo Triumph Legend TT tg. (OMISSIS) accogliendo la domanda del C. che aveva lamentato l'omessa consegna del certificato di proprietà mentre la Corte di appello, premesso che non era contestato che il motoveicolo, acquistato il 14.6.2002, era stato consegnato il 24.6.2002, previo pagamento del prezzo mentre il relativo certificato era stato emesso dal PRA il 5.12.2003, richiamati i principi in tema di gravità dell'inadempimento, di interesse delle parti, di proporzionalità nell'economia del rapporto contrattuale, ha statuito che il ritardo nella consegna del documento non costituiva inadempimento talmente grave da giustificare la risoluzione nè era dimostrata la dedotta impossibilità della vendita a nulla rilevando la missiva dell'ipotetico acquirente, proveniente da un terzo estraneo, neppure integrata dalla testimonianza del sottoscrittore nè da altri mezzi di prova. ...

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